Ricettazione, dolo di accettazione del rischio e giudizio di equivalenza (Cass. pen. Sez. VII n. 7879 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo di ricettazione sussiste quando l’agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta provenga da un illecito, non essendo sufficiente la mera mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, che connota invece l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad analitica esposizione dei criteri adoperati, essendo sufficiente una motivazione immune da manifesta illogicità. È insindacabile in cassazione l’apprezzamento del giudice di merito sulla non particolare modestia del danno patrimoniale, quando sorretto da motivazione coerente con le risultanze istruttorie.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in data 10.05.2024, ha confermato la condanna inflitta in primo grado per il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen.

Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla mancata riqualificazione nel meno grave reato di cui all’art. 712 cod. pen., alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva innanzitutto che il motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato una pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione. Tale ricostruzione, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità, risulta insindacabile in sede di legittimità.

Sul piano del dolo, la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio secondo cui sussiste il dolo di ricettazione quando l’agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 25439 del 21.04.2017, Sarr, Rv. 270179 e, da ultimo, Sez. II n. 38084 del 06.07.2022, Schiena, non massimata.

Quanto al giudizio di equivalenza, i giudici di appello hanno rimarcato l’inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte ribadisce che il giudice di merito, nel motivare tale giudizio, non è tenuto ad effettuare un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti esercizio di un potere valutativo riservato alla sua discrezionalità, richiamando Sez. V n. 33114 del 08.10.2020, Rv. 279838.

Infine, la Corte territoriale ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto, sulla base di un apprezzamento di merito immune da vizi logico-giuridici e pertanto non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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