Nel reato continuato la fungibilità della detenzione richiede lo scrutinio delle date (Cass. pen. Sez. 1 n. 6208 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unificazione dei reati per continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. non comporta di per sé il superamento del limite alla fungibilità contenuto nell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. Il reato continuato crea un’unicità giuridica fittizia, sicché allorché il dato temporale di consumazione diviene dirimente deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono. La detenzione sofferta sine titulo è imputabile solo alle violazioni commesse prima dell’inizio di tale detenzione; per i reati associativi a nulla rileva la formale espiazione della pena ove il rapporto esecutivo non si sia interrotto. Il giudice dell’esecuzione deve procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni antecedenti e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo frammento, facendo riferimento alle date di commissione risultanti dal provvedimento di esecuzione o, in mancanza, dai titoli definitivi di condanna. Quando il nuovo reato sopravviene dopo la rimessione in libertà non si procede al cumulo di tutte le pene ma unicamente al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della porzione residua.
Il Fatto
Il condannato, detenuto ininterrottamente dal 28 marzo 2017, proponeva incidente di esecuzione avverso l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale, deducendo l’errore sulla data di decorrenza della pena e la violazione dell’art. 657 cod. proc. pen. per non aver considerato che un titolo detentivo, ricompreso nell’ordinanza di unificazione per continuazione del 4 luglio 2025, era stato espiato senza titolo.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, ritenendola ammissibile ma infondata. Avverso tale decisione il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge per l’omessa valutazione delle questioni e la mancata applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la scarsa perspicuità del provvedimento impugnato per non aver il giudice dell’esecuzione compiuto un adeguato sindacato sull’ordine di esecuzione del pubblico ministero.
Il Collegio ha premesso che l’unificazione dei reati ex art. 671 cod. proc. pen. non determina automaticamente il superamento del limite alla fungibilità della detenzione sofferta senza titolo. La regola posta dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. risponde, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 198 del 2014, all’esigenza che la pena segua e non preceda il reato, impedendo che la carcerazione pregressa divenga una “riserva di impunità”.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha ribadito che, in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato. La fungibilità è consentita solo a condizione che il reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo (Sez. 1, n. 983 del 14/02/1997, Rv. 207184; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Rv. 257618).
Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere alla scissione del reato continuato, verificando le date di consumazione dei singoli episodi e la cessazione della permanenza per i reati associativi, allo scopo di accertare se detti reati siano anteriori o posteriori al periodo detentivo subìto (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Rv. 275327). A nulla rileva la formale espiazione della pena ove il rapporto esecutivo non si sia interrotto, come nel caso di detenzione ininterrotta dal 28 marzo 2017.
La Corte ha infine enunciato il principio secondo cui, quando il nuovo reato è stato commesso dopo la rimessione in libertà, si procede al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della sola porzione di pena residua; nel caso opposto si procede a un unico cumulo delle pene con decorrenza dalla data della carcerazione (Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Rv. 261197). L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
- Art. 663 c.p.p. – Esecuzione di pene concorrenti
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato