Ricettazione e dolo: la buona fede ipotetica non supera la motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 31672 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non sia punibile, come nel caso di improcedibilità per difetto di querela. Il dolo può essere desunto da elementi fattuali specifici e concordanti, quali l’inverosimiglianza della giustificazione addotta, il valore dei beni e la loro tempestiva rivendita a fine di profitto. In sede di legittimità, la tesi difensiva che prospetti una ricostruzione alternativa dei fatti, meramente ipotetica o poco plausibile, non integra il vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando il ragionevole dubbio sulla colpevolezza non risulti inconfutabile. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è adeguatamente motivato quando valorizza la recidiva, le modalità della condotta e l’esclusione dell’esiguità del danno, concetto più circoscritto rispetto alla particolare tenuità richiesta dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25 ottobre 2023 nei confronti di padre e figlio. Il primo era stato condannato a quattro mesi di reclusione per essersi sostituito a una terza persona, di cui deteneva copia del documento d’identità, al fine di commettere una truffa poi dichiarata improcedibile per difetto di querela, facendosi consegnare due telefoni cellulari precedentemente ordinati. Il secondo era stato condannato a tre mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per ricettazione di particolare tenuità ex art. 648, quarto comma, cod. pen., per aver ricevuto e rivenduto i due apparecchi provento della truffa paterna.

Entrambi gli imputati proponevano separati ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine al dolo, al diniego della causa di non punibilità e al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza, rilevando che entrambi ripropongono questioni già esaminate dal giudice di appello con argomentazioni immuni da vizi logici.

Quanto al dolo di ricettazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato sussiste anche quando quello presupposto non sia punibile, come nel caso di improcedibilità per difetto di querela (Sez. II n. 29449 del 18.06.2019, Raso, Rv. 276668-01). Ha poi precisato che il vizio di manifesta illogicità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. presuppone che la ricostruzione prospettata dall’imputato sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa, dovendo il ragionevole dubbio fondarsi su elementi sostenibili e non meramente congetturali (Sez. II n. 3817 del 09.10.2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).

Nel caso concreto, la consapevolezza della provenienza delittuosa emergeva da specifiche circostanze: la giustificazione dell’imputato — convinto di aver ricevuto un regalo dal padre — era inverosimile per il valore degli apparecchi e priva di riscontri; non poteva trattarsi di gadget occasionalmente ricevuti da clienti; la vendita era stata immediata e finalizzata al profitto. La tesi della buona fede, alternativa e poco plausibile, non scalfiva il percorso argomentativo dei giudici di merito.

Riguardo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la motivazione è stata ritenuta adeguata: per il padre si è valorizzata la recidiva contestata e riconosciuta, oltre alle modalità della condotta attestanti l’intensità del proposito delittuoso; per il figlio si è sottolineato che il concetto di esiguità del danno è più circoscritto di quello di particolare tenuità richiesto dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen., risultando escluso in relazione ai cellulari venduti a mille euro e di valore superiore.

La decisione sulle circostanze attenuanti generiche, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, trovava giustificazione nella mancanza di elementi positivi e nel comportamento processuale dell’imputato, che aveva fornito versioni diverse e inattendibili sulla provenienza dei beni. La pena, prossima al minimo edittale e parametrata alle modalità della condotta, è stata ritenuta congrua. Alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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