Misure cautelari: insindacabile in cassazione il merito della gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. II n. 31675 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che denunci vizi di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all’esistenza dei pericula libertatis consente la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi già esaminati dal giudice di merito. Il pericolo di inquinamento probatorio che legittima l’emissione della misura senza l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. deve sussistere oggettivamente e non nella percezione soggettiva del giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, con ordinanza del 15.04.2025, confermava il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a un indagato, gravemente indiziato, in veste di partecipe, del reato di associazione a delinquere dedita al traffico illecito di fitofarmaci e del delitto di intermediario nella ricettazione dei prodotti contraffatti.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. con manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria del vincolo associativo; violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione sulla ricettazione; violazione degli artt. 274, lett. a) e c) e 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. per difetto di esigenze cautelari e nullità del titolo genetico emesso senza interrogatorio preventivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000 (Audino, Rv. 215828): in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del riesame consente la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi già esaminati dal giudice di merito. La ricostruzione del fatto e l’intensità delle esigenze cautelari sono sindacabili solo se si traducono in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Su tale base i primi due motivi sono ritenuti generici e manifestamente infondati. La doglianza sulla gravità indiziaria è aspecifica, perché sollecita una rivalutazione di elementi fattuali già vagliati con apparato argomentativo congruo. Quanto alla contestata associazione, la difesa si limita ad affermare apoditticamente l’assenza degli elementi costitutivi dell’art. 416 cod. pen. (struttura organizzativa, stabilità del vincolo, indeterminatezza del disegno criminoso), senza confrontarsi con il costrutto dell’ordinanza impugnata, che ha illustrato gli esiti delle indagini e gli indicatori del vincolo associativo, con ruoli specifici nella produzione e vendita di fitofarmaci adulterati.
Il Tribunale ha evidenziato che l’attività illecita era esercitata in forma organizzata e stabile, con la costituzione di due società e la predisposizione di basi logistiche per la preparazione e lo stoccaggio dei prodotti adulterati. Quanto alla consapevole adesione dell’indagato, il collegio ha indicato specifici elementi valutati congiuntamente: le dichiarazioni del coindagato che ha ammesso di essersi servito dell’odierno ricorrente come stabile intermediario; l’agenda contabile recante l’annotazione delle molecole illecite e dei nominativi dei destinatari, con vendite per ingenti importi; i viaggi documentati con localizzazione GPS; le conversazioni intercettate che confermavano il ruolo di intermediario.
Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha dato conto di elementi oggettivi attestanti il concreto pericolo di inquinamento probatorio, escludendo la necessità dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., secondo il principio di Sez. 2 n. 9113 del 09/01/2025. Il periculum è stato ravvisato anche a carico del ricorrente, sodale organicamente intraneo alla consorteria sin dal 2019 e acquirente personale dei fitofarmaci illeciti.
Quanto al pericolo di reiterazione, il collegio ha argomentato conformemente all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., valorizzando l’entità del traffico, il ruolo centrale e la disponibilità di un ampio portafoglio clienti. La Corte ribadisce che la pericolosità può trarsi da comportamenti o atti concreti anche in difetto di precedenti penali, essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative in base alla fattispecie concreta, alle modalità della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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