La contraffazione grossolana integra il reato di cui all’art. 474 cod. pen. (Cass. pen. Sez. 7 n. 4955 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica, intesa come generale affidamento dei consumatori nella veridicità dei marchi immessi nel mercato, e non il singolo acquirente da un eventuale acquisto ingannevole. Ne consegue che non ricorre l’ipotesi del reato impossibile e la norma incriminatrice è applicabile anche qualora la contraffazione sia grossolana e, dunque, riconoscibile da un eventuale acquirente. È altresì inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso preclude, infine, il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ne aveva confermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., relativi alla detenzione e commercializzazione di prodotti contraffatti.
Con il primo motivo lamentava la mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 474 cod. pen.; con il secondo eccepiva la mancata riqualificazione della condotta nell’illecito amministrativo dell’acquisto di merce contraffatta; con il terzo chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente osservato come il primo motivo fosse privo della necessaria specificità, risolvendosi nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice del gravame.
Nel merito, ha tuttavia precisato che la norma incriminatrice di cui all’art. 474 cod. pen. è posta a tutela della fede pubblica e dell’affidamento dei consumatori nella veridicità dei marchi, e non dell’acquirente in concreto. Da tale premessa discende che la grossolanità della contraffazione, ove pure renda il falso immediatamente riconoscibile, non configura un’ipotesi di reato impossibile ma lascia integralmente operante la fattispecie incriminatrice.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato come la destinazione alla vendita della merce fosse stata correttamente desunta dai giudici di merito dalla elevata quantità di prodotti contraffatti, custoditi in buste di cellophane e ben disposti in uno scantinato. Ha inoltre ritenuto logico il ricorso alla prova presuntiva per l’accertamento del dolo, desunto dalla mancata spiegazione, da parte dell’imputato, della provenienza dei beni.
Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha ribadito il difetto di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione e quelle argomentate nella sentenza impugnata, la quale aveva correttamente valorizzato la gravità della condotta, commisurata all’elevato numero di marchi contraffatti e al pregiudizio arrecato all’affidamento dei cittadini, con una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.
Da ultimo, la Corte ha precisato che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 32 del 2000. Ha infine dichiarato tardiva la memoria difensiva depositata in violazione del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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