Esercizio abusivo della professione e truffa concorrono materialmente (Cass. pen. Sez. II n. 10964 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I reati di esercizio abusivo di una professione e di truffa possono concorrere materialmente tra loro e il primo non resta assorbito nel secondo, ai sensi dell’art. 84 cod. pen., in quanto non ne costituisce elemento costitutivo necessario. Le due fattispecie presidiano interessi diversi: la truffa tutela il patrimonio, mentre l’esercizio abusivo di una professione tutela l’interesse della pubblica amministrazione a che determinate professioni siano svolte solo da chi possiede la relativa abilitazione. Non vi è quindi reato complesso quando l’artifizio o il raggiro consista nell’essersi fatti credere abilitati, restando distinte la condotta dell’abusivo esercizio e quella dell’induzione in errore a fini di profitto. La sussistenza dell’elemento psicologico della truffa può essere desunta da conversazioni telefoniche e dal mancato riscontro positivo del professionista nonostante i pagamenti ricevuti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 4 giugno 2024, aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 20 aprile 2022 che aveva dichiarato l’imputato colpevole di esercizio abusivo di una professione e di truffa aggravata, condannandolo alle pene di legge.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo deduceva che il reato di esercizio abusivo di una professione avrebbe dovuto ritenersi assorbito, ex art. 84 cod. pen., nel delitto di truffa aggravata, essendo l’artifizio della truffa proprio il farsi credere abilitato alla professione di geometra. Con il secondo lamentava l’insufficienza della motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico della truffa, contestando il valore delle dichiarazioni accusatorie.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Il Collegio ha richiamato il consolidato, seppur risalente, orientamento di legittimità secondo cui i reati di sostituzione di persona e di abusivo esercizio della professione possono concorrere materialmente con la truffa e non restano assorbiti in essa, non costituendone elementi necessari. Nel testo viene richiamata, tra le altre, Sez. 6 n. 3707 del 13.01.1981.
Il passaggio decisivo è la distinzione degli interessi tutelati: la truffa protegge il patrimonio, mentre l’esercizio abusivo di una professione protegge l’interesse della pubblica amministrazione a che determinate professioni siano svolte soltanto da chi è abilitato. Da qui l’impossibilità di configurare il reato complesso nella fattispecie dedotta.
La Corte ha poi confermato la congruità della motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la presenza di una condotta omogenea, ravvisando invece azioni tipiche distinte sotto il profilo funzionale e psicologico.
Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno confermato la sufficienza della motivazione sull’elemento soggettivo, individuato nell’intenzione dell’imputato di indurre in errore la vittima mediante artifizi o raggiri e di procurarsi un ingiusto profitto. Gli indizi erano stati tratti dalle conversazioni telefoniche tra la parte offesa e l’imputato e dal mancato riscontro del professionista nonostante i pagamenti ricevuti.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 84 c.p. – Reato complesso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso