Motivazione apparente in appello e prova dei fatti di bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 30746 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, in presenza di un atto di impugnazione non inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Egli è tenuto a motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. Il richiamo per relationem alla motivazione del provvedimento cautelare non è idoneo a fondare il giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo quella motivazione volta a sostenere il solo presupposto dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale due amministratori di una società dichiarata fallita erano stati condannati per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che, per uno solo di essi, per simulazione di reato. In appello gli imputati erano stati prosciolti da alcune imputazioni, con riduzione delle pene; erano rimaste tre condotte distrattive, due di somme di denaro in favore di uno degli imputati e una di beni strumentali.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione dell’art. 216 l. fall. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenute nell’atto di appello, relative alle distrazioni contestate e alla simulazione di reato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, dichiarandoli fondati. Il principio affermato è che il giudice d’appello, dinanzi a un gravame non inammissibile per carenza di specificità, non può ricorrere al mero e tralatizio rinvio alla motivazione di primo grado. Anche quando il gravame riproponga questioni di fatto già dedotte e decise in primo grado, il giudice è tenuto a motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente.

I ricorrenti avevano sollevato censure specifiche in relazione alle distrazioni di somme di denaro, contestando in particolare la qualificazione come distrattive dei prelievi. La Corte territoriale, invece di rispondere, si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado. Proprio tale omissione integra il vizio denunciato.

Quanto al terzo motivo, relativo alla distrazione dei beni strumentali e alla simulazione di reato, la Corte lo ritiene parimenti fondato. La Corte di appello si era limitata a richiamare la motivazione del Tribunale, che a sua volta aveva richiamato quella del provvedimento applicativo della misura cautelare. Quest’ultima si era soffermata sull’anomalia della condotta dell’imputato, che aveva denunciato il furto dei beni anziché informare il curatore della loro esistenza, senza però dare risposta alle censure difensive.

La Corte osserva che tale motivazione non spiega perché, seguendo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, dopo essersi appropriato dei beni sottraendoli al curatore, avrebbe poi dovuto denunciarne falsamente il furto, con l’effetto di portare la curatela a conoscenza della loro esistenza e dunque della loro distrazione. La motivazione dell’ordinanza cautelare, essendo volta a sostenere il solo presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non appare idonea a dimostrare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Anche il quarto motivo è accolto: sebbene si affermi che non può esservi condanna per taluni reati, nel dispositivo non è contenuto alcun proscioglimento per le corrispondenti imputazioni. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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