Revoca d’ufficio dei testi e decadenza per mancata eccezione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10677 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assunzione della prova, la revoca d’ufficio dell’ordinanza di ammissione dei testimoni, disposta in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integra una violazione del diritto di “difendersi provando” e determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. Ne consegue che la parte presente, ove intenda valersene, deve proporre immediata eccezione, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. L’eccezione di travisamento della prova è, invece, ammissibile solo quando l’errore incida in modo decisivo sulla tenuta logica dell’intero impianto motivazionale.
Il Fatto
L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all’affermazione di responsabilità, incentrata sulla natura distrattiva di una vendita non seguita dall’incasso del corrispettivo. Con il secondo motivo censurava la mancata assunzione dei testi della difesa, la cui ordinanza ammissiva era stata revocata d’ufficio dal giudice di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Il travisamento della prova, infatti, può essere utilmente dedotto solo quando comprometta, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità nell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la circostanza indicata dal ricorrente non aveva tale portata, essendo la decisione fondata su elementi diversi e autonomi, quale il mancato incasso del corrispettivo a fronte del tempo trascorso dalla cessione.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la revoca dell’ordinanza di ammissione dei testi, senza motivazione sulla loro superfluità, è illegittima. Tale condotta produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto viola il diritto della parte di “difendersi provando” e il principio di parità delle armi. Tuttavia, la natura della nullità impone che essa venga eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto o, comunque, dalla parte presente, a pena di decadenza. Nel caso di specie, all’udienza in cui fu resa l’ordinanza di revoca, la difesa non aveva sollevato alcuna eccezione, come risultava dal relativo verbale. La mancata eccezione ha, quindi, determinato la sanatoria della nullità.
Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato infine ritenuto manifestamente infondato. La Corte di merito ha congruamente motivato il diniego valorizzando l’entità dell’attivo distratto e negando rilievo alla prospettata collaborazione dell’imputato, non supportata da elementi concreti. Alla luce della complessiva inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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