Attenuante per collaborazione nel reato di stupefacenti e informazioni utili (Cass. pen. n. 11350/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 presuppone che l’imputato abbia offerto all’Autorità tutte le conoscenze di cui dispone, fornendo informazioni oggettivamente idonee in astratto a individuare e neutralizzare i responsabili del traffico illecito, connotate dal carattere della rilevanza e della novità. Non è richiesto che il risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse, essendo sufficiente, anche in occasione di modesti traffici, che le rivelazioni siano idonee in concreto a evitare ulteriori delitti. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza dell’attenuante, deve analizzare il contenuto delle dichiarazioni e indicare quali circostanze o specifiche carenze ne impediscano il riconoscimento, non potendo fondare il diniego su valutazioni apodittiche o sulla mancata attivazione degli inquirenti per verificare le informazioni fornite.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), per un quantitativo complessivo di 51,4 grammi di cocaina e 92,7 grammi di hashish. La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna, rigettando la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, per avere l’imputato fornito informazioni generiche e incomplete sul fornitore e sul cessionario della droga.
L’imputato aveva indicato il nome e la nazionalità del fornitore (conosciuto in carcere), il luogo in cui abitava e il fatto che fosse stato visto dalla sua convivente, nonché il nome del soggetto a cui aveva ceduto la droga. Aveva inoltre riferito che il numero di telefono del fornitore era scritto sul calendario della sua abitazione. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego dell’attenuante.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata gravemente viziata. Ha richiamato il consolidato principio per cui la ratio dell’attenuante è la prevenzione del danno sociale connesso alla diffusione della droga, e che essa deve essere riconosciuta quando l’imputato abbia offerto all’Autorità tutte le conoscenze di cui dispone, fornendo informazioni oggettivamente idonee in astratto a individuare e neutralizzare i responsabili. La Corte ha osservato che non si richiede che il risultato delle rivelazioni consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse, essendo sufficiente, anche in occasione di modesti traffici, che le informazioni siano idonee in concreto a evitare ulteriori delitti.
La Corte di cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva rigettato il motivo di appello con una motivazione obiettivamente viziata, affermando che le informazioni dell’imputato erano generiche e incomplete senza chiarire cosa di più specifico avrebbe dovuto riferire, e senza indicare quali circostanze o carenze impedissero il riconoscimento dell’attenuante. In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto inverosimile che l’imputato non conoscesse il cognome del fornitore, e aveva criticato la genericità dell’indicazione del luogo di abitazione, nonché il fatto che l’imputato avesse “costretto” gli inquirenti a recarsi presso la sua abitazione per recuperare il numero di telefono o a richiedere informazioni al carcere. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione illogica, poiché non è chiaro né perché gli inquirenti non avrebbero potuto recarsi presso l’abitazione dell’imputato, né perché non avrebbero potuto verificare agevolmente le sue affermazioni. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul mancato riconoscimento dell’attenuante, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per una nuova valutazione alla luce dei principi enunciati.
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