Ricettazione unica e divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 32970 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Esclusa la continuazione e ritenuta l’unicità del reato di ricettazione, il giudice del rinvio non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. quando ridetermina la pena per il reato unico in misura superiore a quella già fissata come pena base nella sentenza annullata, purché il trattamento sanzionatorio finale non ecceda quello stabilito dalla sentenza di primo grado. Mutata la struttura del reato continuato, il solo termine di riferimento è costituito dalla pena finale e non dai singoli segmenti sanzionatori. L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude, inoltre, il rilievo d’ufficio della prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato due imputati, soci nell’attività di demolizione e vendita di ricambi di autovettura, per il delitto di ricettazione di plurime parti meccaniche di provenienza illecita, accertato in un’unica data, applicando la disciplina della continuazione. La Corte di appello, in riforma, aveva rideterminato il solo trattamento sanzionatorio.
La Cassazione, in sede rescindente, aveva annullato con rinvio, rilevando che la pluralità dei delitti presupposto non determina di per sé pluralità di reati di ricettazione e che non emergevano elementi per desumere una pluralità di condotte di acquisto. Il giudice del rinvio, ritenuto il reato unitario e non continuato, ha ricalcolato la pena in misura superiore alla pena base della sentenza annullata, ma inferiore al totale inflitto in primo grado. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: eliminati gli aumenti per i reati satellite, la pena per il reato unico avrebbe dovuto attestarsi sulla pena base della sentenza annullata. La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 16208 del 2014, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, mutata la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, senza irrogare una pena complessivamente superiore. Esclusa la continuazione, il meccanismo di unificazione subisce una novazione strutturale e l’unico elemento di riferimento diviene la pena finale della precedente sentenza.
In continuità, la giurisprudenza di legittimità — Sez. III n. 7258 del 2017, Sez. VI n. 9871 del 2016, Sez. I n. 52525 del 2014 — ha escluso la violazione quando il trattamento sanzionatorio finale non superi quello determinato dal primo giudice. Nel caso concreto la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi: la pena inflitta è complessivamente inferiore a quella stabilita dal Tribunale.
Il secondo motivo censurava la mancata declaratoria di prescrizione. La Corte lo ritiene parimenti infondato: il difensore ha invocato il termine base dell’art. 157 cod. pen., senza considerare il termine massimo di dieci anni per effetto degli atti interruttivi, le sospensioni intervenute nei giudizi di merito e, per il coimputato recidivo, il termine di quindici anni ex art. 161, secondo comma, cod. pen. Il reato non era dunque estinto prima della sentenza impugnata.
Da ultimo, il Collegio osserva che l’inammissibilità dei motivi rende irrilevante la prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata. Secondo il costante orientamento — Sezioni Unite n. 12602 del 2015 e Sezioni Unite n. 33542 del 2001 — l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d’ufficio dell’estinzione del reato ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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