Ricevitore del lotto agente contabile e responsabilità per mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 46 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del gioco del lotto, titolare della concessione, è agente contabile ai sensi del combinato disposto degli art. 74 r.d. n. 2440/1923 e art. 178 r.d. n. 827/1924, per il maneggio di denaro di pertinenza pubblica connesso alla riscossione delle giocate. Egli è tenuto, in forza dell’art. 191 r.d. n. 827/1924 e dell’art. 24 d.P.R. n. 303/1990, al versamento del non riscosso per riscosso alle scadenze fissate. L’affidamento della gestione a soggetti terzi, estranei al rapporto concessorio, non recide il nesso causale con il danno erariale. Nella responsabilità contabile la colpevolezza si presume per inversione dell’onere probatorio ex art. 194 r.d. n. 827/1924: spetta all’agente dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore. Il danno va quantificato sull’importo delle giocate effettuate, non su quello delle vincite riscosse, ed è escluso il potere riduttivo, trattandosi di obbligazione restitutoria.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio il titolare di una concessione di ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi euro 195.984,86 in favore dell’Ufficio dei Monopoli. Il danno contestato derivava dal mancato riversamento dei proventi di due settimane contabili, aprile 2021, come conteggiate dalla società di gestione del servizio.
L’Ufficio aveva intimato il pagamento, sospeso l’attività e revocato la concessione, segnalando altresì che l’escussione della garanzia fideiussoria era risultata impossibile perché la polizza era inesistente e non riconosciuta dall’istituto di credito. Il convenuto eccepiva di non avere avuto la disponibilità della ricevitoria nel periodo contestato, per averla affidata, tramite un preliminare di cessione non registrato, a un terzo poi divenuto irreperibile, e di essere stato vittima di una truffa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’agente contabile richiamando la giurisprudenza contabile e Cass. Sez. Un. n. 14029/2001. La figura si caratterizza per il maneggio di denaro pubblico, che può derivare da formale investitura o verificarsi di fatto. Per il ricevitore del lotto l’obbligo di versamento del saldo a debito è fissato dall’art. 24 d.P.R. n. 303/1990 e dall’art. 191 r.d. n. 827/1924, oltre che dal contratto di concessione.
La Corte ritiene irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità, l’eventuale gestione da parte di terzi. L’estremo rigore della responsabilità contabile non consente di configurare come esimente l’affidamento riposto nella gestione di soggetti estranei al rapporto incardinato con l’agente contabile stesso. Il convenuto era l’unico intestatario della concessione e dunque l’unico agente contabile dell’Amministrazione.
Il Collegio esamina poi le allegazioni difensive sulla posizione del terzo cessionario e degli ulteriori soggetti indicati come gestori di fatto. Le ritiene fondate su elementi scarni e contraddittori: il preliminare non registrato e non comunicato all’Ufficio, la previsione del definitivo a data lontana, il contratto di assunzione che presuppone l’esercizio dell’attività da parte del convenuto. Anche la dedotta gestione da parte di altri non risulta pienamente dimostrata.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte applica la presunzione di colpevolezza propria della responsabilità contabile: il dolo o la colpa grave emergono in re ipsa dall’ammanco, con inversione dell’onere della prova a carico dell’agente. Nella specie il convenuto non ha fornito prova del caso fortuito o della forza maggiore. L’aver affidato la gestione a un soggetto sconosciuto, senza regolare cessione d’azienda, senza informare l’Amministrazione e privandosi della disponibilità del locale, integra una condotta gravemente colposa, se non dolosa.
Nessun valore esimente viene riconosciuto alle deduzioni su presunte omissioni di vigilanza della funzionaria dell’Ufficio in ordine alla polizza falsa. Sul quantum, il danno va ancorato all’importo delle giocate e non delle vincite riscosse: la giocata va tenuta distinta dalla prenotazione della vincita, che può avvenire in giorni e luoghi diversi. Sono respinte le contestazioni sulla debenza degli interessi, dovuti dalla data del mancato riversamento nella misura dell’art. 33, comma 2, legge n. 724/1994 e non della rivalutazione monetaria, e la richiesta di potere riduttivo, incompatibile con l’obbligazione restitutoria.
Nota della Redazione
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