Danno erariale per sviamento del contributo pubblico da carenza originaria dei requisiti (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 44 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato che, disponendo della somma in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustra lo scopo perseguito dall’ente. Il percettore del finanziamento risponde pertanto davanti alla Corte dei conti, e la responsabilità si estende a coloro che con la società beneficiaria intrattengono un rapporto organico, quando dai loro comportamenti derivi la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Integra sviamento la percezione del contributo in carenza ab origine dei requisiti oggettivi previsti dal bando, segnatamente l’avvio dell’investimento prima della domanda. L’elemento soggettivo è il dolo quando risulti la consapevolezza di presentare la domanda in assenza dei prescritti requisiti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società beneficiaria di un contributo a fondo perduto concesso da una società finanziaria regionale a valere sul P.O.R.-F.E.S.R. 2007/2013, per un importo rideterminato in euro 103.061,40 a fronte di una spesa ammessa, oltre al suo amministratore unico, chiedendone la condanna solidale al risarcimento in favore dell’ente erogatore.

All’esito di controlli in loco l’ente aveva riscontrato la carenza ab origine dei requisiti oggettivi di ammissibilità, perché il progetto era stato avviato prima della presentazione della domanda, e aveva emesso la revoca totale dell’agevolazione con richiesta di restituzione della quota capitale e degli interessi. Il ricorso della società era stato respinto dal giudice ordinario. I convenuti non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Richiamato l’orientamento consolidato della Suprema Corte, il Collegio ribadisce che in materia di danno erariale sussiste un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e i privati che, disponendo della somma in modo difforme dal preventivato o creando i presupposti per l’illegittima percezione, hanno frustrato lo scopo perseguito. La giurisdizione contabile copre anche i soggetti legati alla società da un rapporto organico, poiché il parametro di riferimento è la provenienza pubblica dei fondi e il dovere di assicurarne l’utilizzazione per i fini cui sono destinati.

Sul piano oggettivo la Corte valorizza le prescrizioni del bando, che ammetteva l’agevolazione solo per gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda, intendendosi per avvio il primo impegno vincolante ad ordinare beni e servizi. L’inadempimento di tali clausole, oltre a giustificare la revoca, costituisce elemento fortemente indiziario dello sviamento delle risorse pubbliche.

La sequenza temporale accertata è decisiva: una fattura antecedente alla domanda risultava stornata e poi riproposta con identico oggetto, offerta e importo in una fattura successiva, a sua volta stornata con nota di credito dopo l’approvazione del contributo. La stessa società, nelle controdeduzioni al procedimento di revoca, ha ammesso che alcuni ordini erano stati effettuati prima della partecipazione al bando.

Quanto ai soggetti responsabili, la responsabilità si estende oltre la beneficiaria all’amministratore firmatario della domanda di finanziamento. Sull’elemento soggettivo il Collegio ravvisa il dolo, essendo pacifica la consapevolezza di presentare la domanda in assenza dei requisiti. I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento della somma in favore dell’ente erogatore, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *