Incremento premiale pensionistico e inapplicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai funzionari (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 40 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, che prevede le aliquote incrementali della base pensionabile differenziate tra ufficiali e sottufficiali o militari di truppa, non si applica ai funzionari della Polizia di Stato. Il legislatore ha esteso la disciplina di favore ai corpi di polizia ad ordinamento civile con l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, ma entro un limite soggettivo espresso: il beneficio riguarda solo il personale in possesso, alla data del 31.12.1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Superata tale soglia al 31.12.1995, l’estensione non opera e resta ferma la disciplina ordinaria applicata dall’ente previdenziale.

Il Fatto

Un Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente, transitato in corso di carriera nei ruoli dei funzionari, invocava l’incremento premiale del 3,60 per cento previsto per i militari di truppa in luogo dell’1,80 per cento applicato dall’Istituto per gli ufficiali e i funzionari.

L’INPS si è costituita eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e, nel merito, l’inapplicabilità dell’art. 54 agli appartenenti alla Polizia di Stato, trattandosi di liquidazione interamente retributiva parametrata alla retribuzione goduta alla cessazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di nullità: il ricorso va letto unitamente ai documenti allegati, dai quali emergono il corpo di appartenenza, la decorrenza dell’acquisizione della qualifica superiore e il percorso contributivo.

Nel merito, il giudice contabile ricostruisce il meccanismo dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973: partendo dal 44 per cento della base pensionabile, i commi successivi prevedono aumenti annuali dal ventunesimo anno di servizio, differenziati tra ufficiali (1,80 per cento) e sottufficiali o militari (3,60 per cento). Tale differenziazione si giustifica con la diversa base pensionabile delle due carriere. L’Istituto applica l’aliquota determinata al momento della cessazione per l’intera carriera, anche quando la qualifica di ufficiale sia stata raggiunta solo in un secondo tempo.

La fattispecie riguarda però un funzionario della Polizia di Stato e non un militare. Da qui l’inapplicabilità diretta dell’art. 54. Il legislatore ha inteso estendere la disciplina di favore ai corpi di polizia ad ordinamento civile con l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, ma con una previsione espressamente limitata sul piano soggettivo.

Il giudice verifica allora il requisito temporale. Dal provvedimento di liquidazione prodotto dal ricorrente risulta che questi vantava 17 anni e 11 mesi di contributi al 31.12.1994, cui si aggiungono i 12 mesi del 1995. Al 31.12.1995 l’anzianità supera quindi i diciotto anni, oltre la soglia fissata dalla norma estensiva.

Considerata l’eccezionalità della disposizione, che limita l’estensione dell’art. 54 al personale con meno di diciotto anni di contributi a quella data, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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