Richiesta di parere firmata da consiglieri comunali è inammissibile (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 181 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è soggettivamente inammissibile quando è formulata e sottoscritta da consiglieri comunali. La legittimazione soggettiva interna a sollecitare la funzione consultiva spetta, di regola, al Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente comunale ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL. Solo in ipotesi di impedimento permanente o temporaneo del Sindaco la legittimazione può essere riconosciuta al Vicesindaco, che lo sostituisce ai sensi dell’art. 53 TUEL. L’elencazione dei soggetti legittimati contenuta nella norma è tassativa. Ne deriva che la richiesta proveniente da singoli consiglieri comunali non è ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Il Fatto
Con richiesta trasmessa via posta elettronica certificata e acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo per la Campania, due consiglieri comunali di un gruppo consiliare hanno formulato una richiesta di parere. Il quesito riguardava una questione di competenza della Sezione.
Il Magistrato relatore ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale. La Sezione ha quindi esaminato in via preliminare l’ammissibilità della richiesta, prima di qualunque valutazione sul merito del quesito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato della magistratura contabile sulle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’ammissibilità della richiesta va verificata in via preliminare, come affermato dalle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2006, n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG.
Il profilo soggettivo si articola in due distinte dimensioni. La legittimazione “esterna” attiene ai soggetti titolati a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo e appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, nonché a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito. La Corte ribadisce che l’elencazione di cui alla norma richiamata è tassativa, secondo la deliberazione n. 13/AUT/2007; la legittimazione è stata riconosciuta anche alle Unioni di comuni, ma limitatamente alle funzioni proprie dell’Unione, secondo la deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG.
La legittimazione “interna” riguarda invece il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente. Per il Comune essa spetta al Sindaco, che ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL è il legale rappresentante dell’ente e organo di vertice politico munito di legittimazione interna ed esterna a sollecitare la funzione consultiva. La Corte ammette che, in ipotesi di impedimento permanente o temporaneo del Sindaco, la legittimazione possa essere riconosciuta al Vicesindaco, che lo sostituisce ai sensi dell’art. 53 TUEL.
Nel caso esaminato la richiesta è stata formulata e reca la firma di due consiglieri comunali. Nessuna delle ipotesi derogatorie è ravvisabile. La Corte dichiara pertanto la richiesta soggettivamente inammissibile e dispone la trasmissione della deliberazione al gruppo consiliare e al Comune.
Nota della Redazione
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