Recupero somme indebite limite 25 per cento anche accertamento autonomo ente (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 180 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite del 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, posto dall’art. 40, comma 3-quinquies, settimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 a tutela dell’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa, si applica anche agli enti che hanno verificato in via autonoma il superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalla legge. L’accertamento da parte degli organi esterni (Sezioni regionali di controllo, Dipartimento della funzione pubblica, Ministero dell’economia e delle finanze) conferisce maggiore certezza all’entità dello sforamento, ma la sua assenza non preclude all’amministrazione l’accesso al meccanismo obbligatorio di recupero. Qualora gli organi esterni accertino successivamente il superamento in termini diversi, l’ente è tenuto ad adeguarsi, ricalibrando l’operazione di recupero. Il meccanismo di riassorbimento non elide il rimedio generale dell’art. 2033 cod. civ. nei confronti dei dipendenti che abbiano percepito le somme indebite.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune campano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, dopo aver effettuato una ricognizione straordinaria del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente a partire dal 1999. Dall’attività è emersa una consistenza del fondo ridimensionata rispetto a quella in precedenza determinata, con conseguente necessità di verificare le quote da recuperare in applicazione della disciplina sui vincoli finanziari alla contrattazione.

L’ente ha precisato di aver operato autonomamente, senza sollecitazione di organi esterni, individuando la somma da recuperare sui dieci anni precedenti la ricostruzione e prevedendo il riassorbimento mediante quote annuali. Il dubbio interpretativo riguarda l’ambito di applicazione del limite del 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione e, in particolare, se tale limitazione presupponga necessariamente un accertamento esterno dello sforamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato ammissibile la richiesta, sia sotto il profilo soggettivo, essendo formulata dal legale rappresentante dell’ente, sia sotto quello oggettivo. Pur vertendo su materia di personale, il quesito attiene all’interpretazione di norme che pongono vincoli finanziari alla contrattazione integrativa e alle misure conseguenti al loro mancato rispetto, materia riconducibile alla contabilità pubblica. Il Collegio ha inoltre circoscritto l’ausilio ai soli dubbi esegetici, escludendo ogni valutazione sui fatti e sugli eventuali profili di responsabilità erariale.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la differenza tra i due regimi succedutisi. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16/2014 obbligava regioni ed enti locali a recuperare integralmente le somme indebitamente erogate mediante riassorbimento con quote annuali, senza esigere l’accertamento esterno dello sforamento e quindi ammettendo l’iniziativa autonoma dell’ente. L’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla riforma del pubblico impiego, collega invece l’obbligo di recupero all’accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze, e introduce la limitazione al 25 per cento della quota annua, con corrispondente incremento delle annualità.

Secondo la Sezione, l’assenza di un accertamento esterno non impedisce di accedere al meccanismo di recupero, compresa la limitazione del 25 per cento. L’accertamento degli organi esterni conferisce maggiore certezza all’entità dello sforamento e ciò spiega la sua previsione, ma non costituisce condizione esclusiva. Escludere l’ente che abbia rilevato in autonomia il superamento dei vincoli sarebbe incongruo e foriero di disparità di trattamento, poiché farebbe dipendere l’accesso al meccanismo da circostanze sottratte al controllo dell’amministrazione. Diversamente argomentando, l’ente dovrebbe autodenunciarsi agli organi di controllo e attendere un eventuale accertamento, condotta irragionevole da esigere.

Resta fermo che, se gli organi esterni accertino successivamente lo sforamento in termini diversi da quelli stabiliti autonomamente dall’ente, quest’ultimo è tenuto ad adeguarsi, ricalibrando l’operazione di recupero in ragione del pronunciamento esterno. Il secondo quesito resta assorbito dalla risposta positiva al primo. La Corte ha poi richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16/2014 non deroga all’art. 2033 cod. civ.: il meccanismo di riassorbimento opera all’interno dell’amministrazione e si aggiunge al rimedio generale dell’indebito, sicché l’ente può agire verso il dipendente che abbia percepito le somme, con possibile responsabilità erariale in caso di inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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