Termini di impugnazione del difensore e giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale (Cass. pen. Sez. V n. 9831 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che eleva di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato. Questi, in ragione della scelta del rito effettuata, deve intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente. Ne consegue che il termine per impugnare resta quello ordinario e che l’appello proposto oltre la scadenza è inammissibile, con declaratoria rilevabile d’ufficio in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, con ordinanza del 31 ottobre 2024, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di procura rilasciata dall’imputato dopo la sentenza di primo grado.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. Sostiene che la disposizione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso concreto, poiché egli era stato giudicato all’esito di giudizio direttissimo con richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato e conferimento di procura speciale al difensore. Da ciò trae la conseguenza di non poter essere considerato assente nel giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per una ragione assorbente, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità: la proposizione tardiva dell’appello da parte dell’imputato.
Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che eleva di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Tale disposizione non trova applicazione quando l’appello investe una sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato. In questa ipotesi, osserva la Corte, l’imputato deve intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata.
La Corte sottolinea che tale presenza presunta opera anche quando la sentenza abbia indicato l’imputato come assente: l’indicazione contenuta nel provvedimento resta cioè irrilevante. Il principio è confortato da due precedenti richiamati in motivazione: Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332.
La conclusione del percorso argomentativo è che il termine per impugnare la sentenza di primo grado — pronunciata il 31 gennaio 2023 e depositata entro il termine di sessanta giorni indicato nel dispositivo — era quello ordinario di quarantacinque giorni. Di conseguenza, alla data del 24 maggio 2023, quando la parte ha depositato l’appello a mezzo posta elettronica certificata, essa era già decaduta dall’esercizio del relativo potere processuale, essendo il termine scaduto il 16 maggio 2023.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. La Corte esclude che l’evidente inammissibilità dei motivi consenta di ritenere il ricorrente immune da colpa, richiamando sul punto Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso