Pubblicare video sui social viola il divieto di comunicare (Cass. pen. Sez. I n. 28261 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione di video, canzoni o messaggi su un social network integra una forma di comunicazione, poiché comunicare significa rendere percepibile ad altri il proprio pensiero o una espressione della propria personalità, anche in assenza di un destinatario determinato. Ove il divieto imposto con gli arresti domiciliari sia formulato in termini ampi, riferito a ogni mezzo e a chiunque, la sua violazione si configura per la sola condotta di pubblicazione, a prescindere dalla lingua utilizzata, dalla portata minatoria del contenuto e dalla individuazione della persona offesa quale destinataria. Il giudice del riesame non ha l’onere di disporre la traduzione dei contenuti diffusi, poiché oggetto della prescrizione è la stessa possibilità di comunicare e non il contenuto della comunicazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello confermando l’ordinanza con cui la Corte di appello aveva applicato la custodia cautelare in carcere, in aggravamento degli arresti domiciliari, nei confronti di un imputato del reato di tentato omicidio aggravato.
All’indagato era stata imposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare con persone diverse dalle conviventi. La Questura aveva segnalato all’autorità giudiziaria che l’imputato aveva pubblicato su alcuni social network numerosi video contenenti minacce verso la persona offesa. La Corte di appello, ritenuta integrata la violazione del divieto e la conseguente inidoneità della misura gradata, aveva disposto l’aggravamento. Il Tribunale ha respinto l’appello, rilevando anche che i video avevano ricevuto commenti. Ricorre per cassazione l’imputato.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce un vizio di motivazione, sostenendo un errore semantico: il verbo comunicare presupporrebbe una relazione e una reciproca interazione tra soggetti, mentre la pubblicazione di video su una piattaforma social non integrerebbe una forma di comunicazione. Aggiunge che la mancata traduzione dei contenuti impedirebbe di apprezzarne la portata offensiva e che le canzoni trap non sarebbero qualificabili come messaggi.
La Corte ritiene la doglianza infondata. Il presupposto del ricorso non è condivisibile: comunicare significa rendere percepibile ad altri il proprio pensiero, una rappresentazione, un contenuto o un’espressione della propria volontà o personalità. Anche le condotte espressive non rivolte a un singolo destinatario determinato — il canto in pubblico, la pubblicazione di un disegno o di un annuncio su un giornale — integrano modalità di comunicazione. Pubblicare su un social equivale dunque a diffondere il proprio pensiero.
Il provvedimento originario imponeva il divieto di comunicare con qualunque mezzo e con chiunque: il divieto riguardava persone determinate e indeterminate e ogni possibile modalità comunicativa. La conclusione è rafforzata dal fatto che persona offesa e imputato si erano già reciprocamente minacciati proprio mediante social network. Il Tribunale ha dato conto della concreta possibilità di interazione e delle interazioni realizzate: l’imputato ha ammesso di essersi rivolto a un terzo per l’editing del video, comunicando quindi direttamente con un terzo, e i video hanno ricevuto commenti o reazioni.
Sul punto la decisione impugnata è conforme a una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 41251 del 14/11/2025, Rv. 289029-01), con il dovuto distinguo: in quel caso il divieto era limitato alla persona offesa, sicché la violazione è stata ravvisata perché la persona offesa aveva accesso al medesimo canale social e risultava individuabile come destinataria. Nel caso in esame, invece, il divieto era formulato in termini più ampi, riguardando ogni forma di comunicazione e qualunque destinatario, per cui non assume rilievo decisivo stabilire se i messaggi fossero specificamente rivolti alla persona offesa.
Quanto alla mancata traduzione, la questione non assume rilievo decisivo: il divieto riguardava la comunicazione in quanto tale, quale che fosse la lingua utilizzata o la forma prescelta, anche non verbale. L’oggetto della prescrizione non era limitato al contenuto minatorio o offensivo, ma investiva la stessa possibilità in generale di comunicare; ciò che assume rilievo è la condotta di pubblicazione in sé, a prescindere dal contenuto del messaggio. Per le medesime ragioni non è decisiva la deduzione sull’assenza di portata intimidatoria dei contenuti. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto integrata la violazione e ha congruamente motivato sull’inidoneità della misura a contenere le esigenze cautelari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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