Omessa valutazione di memorie difensive e nullità della sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 9471 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione delle memorie difensive non è causa di nullità della sentenza, non essendo l’ipotesi prevista dalla legge. L’eventuale omissione incide sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado in cui le ragioni difensive sono state espresse, purché queste non si risolvano nella mera ripetizione di difese già svolte o non siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio. Il vizio di motivazione va valutato in relazione all’incidenza effettiva dell’atto omesso sulla tenuta logica della decisione. Nel giudizio di legittimità non è ammessa la rilettura degli elementi di fatto e la nuova valutazione delle risultanze processuali, da contrapporre a quella dei gradi di merito, sia pure ugualmente logica.

Il Fatto

La parte civile ricorrente, calciatore professionista, aveva sporto denuncia per truffa nei confronti del procuratore sportivo, sostenendo di aver sottoscritto un contratto di rappresentanza nella convinzione che si trattasse di un semplice incarico per sondare il mercato estero, mentre il documento sarebbe stato successivamente integrato con clausole sfavorevoli e con una clausola penale per il recesso anticipato.

Il Tribunale aveva mandato assolto l’imputato per non essere stata acquisita la prova degli artifizi e raggiri. La Corte d’appello aveva confermato l’assoluzione e respinto l’eccezione relativa alla mancata acquisizione di una memoria depositata dalla parte civile ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., sul rilievo che le dichiarazioni della parte civile non fossero suscettibili di ampliamento in sede difensiva. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per l’illegittima espunzione della memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione dell’errore in cui è incorsa la Corte d’appello, laddove ha affermato che le dichiarazioni testimoniali della parte civile non sono suscettibili di ampliamento e precisazione mediante memoria difensiva. La memoria, infatti, non era stata sottoscritta dal difensore ma dalla parte civile, cui l’art. 121 cod. proc. pen. attribuisce la facoltà di produrre memorie in ogni stato e grado del procedimento.

Tale errore, tuttavia, secondo il collegio, non si risolve di per sé in un motivo di nullità della sentenza impugnata. La Corte richiama un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione.

A sostegno del principio il collegio cita numerosi precedenti, tra cui Sez. 1 n. 26536 del 24.06.2020, Sez. 3 n. 23097 del 08.05.2019, Sez. 5 n. 24437 del 17.01.2019 e Sez. 5 n. 4031 del 23.11.2015. La valutazione dell’omissione va quindi compiuta in concreto, verificando se l’atto pretermesso fosse idoneo a incidere sulla tenuta della decisione, escludendosi ogni rilievo quando contenga la mera ripetizione di difese già svolte o sia inconferente rispetto all’oggetto del giudizio.

Nel caso di specie, la memoria era diretta a illustrare il senso dei messaggi intercorsi tra le parti e a corroborare la tesi dell’assenza di volontà di conferire una procura. La Corte osserva che tali messaggi erano stati comunque richiamati dal giudice di primo grado e che i contatti erano proseguiti sino alla sottoscrizione, con una verifica presso la Federazione che aveva dato esito negativo. Le due sentenze di merito sono pervenute a conclusioni conformi sulla base di una lettura complessiva degli elementi acquisiti, sulla cui tenuta logica la memoria non poteva avere reale incidenza.

Il collegio ribadisce infine che la censura non può divenire lo strumento per introdurre una diversa ricostruzione della vicenda, non essendo consentita in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto, richiamando a tal fine Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997. Il ricorso è pertanto dichiarato infondato, con conseguente condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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