Impugnazione del lodo proposta al tribunale anziché alla corte d’appello: incompetenza per grado e inammissibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 4417 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di proposizione al tribunale, anziché alla corte d’appello, dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera la traslatio iudicii: la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente non impedisce la decadenza dall’impugnazione, che è pertanto inammissibile. Il lodo reso nelle forme degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ. è impugnabile esclusivamente ai sensi dell’art. 827 cod. proc. civ., anche se una clausola compromissoria o un compromesso prevedano un arbitrato irrituale. La condanna dell’appellante al pagamento integrale delle spese del secondo grado implica il rigetto implicito del motivo di appello relativo alla condanna alle spese del primo grado, non ricorrendo l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi al Tribunale il lodo arbitrale emesso nei suoi confronti e riguardante l’omesso versamento di contributi consortili, sostenendo che l’arbitrato fosse irrituale e che gli arbitri avessero ecceduto i propri poteri. Il tribunale dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo il lodo rituale e competente la corte d’appello ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ..
La corte territoriale, adita in appello, dichiarava il gravame inammissibile e infondato, accogliendo l’eccezione di tardività dell’impugnazione e confermando la natura rituale dell’arbitrato ed escludendo l’operatività della traslatio iudicii. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’originaria impugnante, affidandosi a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con cui si deduceva l’erronea declaratoria di inammissibilità e tardività dell’appello, sostenendo la natura irrituale dell’arbitrato e la competenza del tribunale ex art. 808-ter cod. proc. civ. La censura è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. e infondata: l’impugnazione proposta al tribunale anziché alla corte d’appello integra un’ipotesi di incompetenza per grado, alla quale non si applica il principio della traslatio iudicii, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione stessa. La corte territoriale ha, inoltre, correttamente qualificato come rituale l’arbitrato, valorizzando la concreta procedura seguita dagli arbitri secondo le forme degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ., in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 808-ter, 827, 828 e 829 cod. proc. civ. e dei criteri di interpretazione contrattuale per aver attribuito rilievo alla procedura seguita anziché alla volontà negoziale espressa nella clausola compromissoria. La censura è stata respinta: la corte di merito ha deciso nel merito l’infondatezza della domanda di accertamento della violazione dell’art. 808-ter cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità e rilevando che nessuna contestazione era stata mossa alla procedura rituale seguita dagli arbitri. Tale accertamento di fatto, non sindacato dal ricorrente, non è censurabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, riguardante l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. su parte del primo motivo di appello, è stato dichiarato inammissibile: le doglianze erano state implicitamente respinte dall’assorbimento derivante dalla decisione sulle precedenti censure relative all’inammissibilità dell’appello e all’infondatezza delle contestazioni sulla qualifica del lodo.
Infine, la Corte ha disatteso il quarto motivo con cui si lamentava l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado. In base al principio di diritto richiamato, la condanna dell’appellante al pagamento integrale delle spese di lite del secondo grado, in esito a un rigetto integrale dell’impugnazione, implica necessariamente il rigetto implicito del motivo di gravame concernente la condanna alle spese del primo grado, non integrando il vizio di omessa pronuncia.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 806 c.p.c. – Controversie arbitrabili
- Art. 808-ter c.p.c. – Arbitrato irrituale
- Art. 827 c.p.c. – Mezzi di impugnazione
- Art. 828 c.p.c. – Impugnazione per nullità
- Art. 829 c.p.c. – Casi di nullità