Illegittima l’acquisizione officiosa di prove online fuori dal contraddittorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 14610 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione del principio del contraddittorio e per contrasto con gli artt. 115 cod. proc. civ. e 97 disp. att. cod. proc. civ., l’attività con cui il giudice di merito, nel chiuso della camera di consiglio, acceda autonomamente al sito informatico di una parte per verificare, mediante l’inserimento di codici, la sussistenza di un fatto di causa. Tale attività non è riconducibile alla nozione di fatto notorio (art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.), in quanto necessita di una mediazione interpretativa di dati codificati e il suo esito, non sottoposto alle parti, deve essere considerato inutilizzabile. La sentenza che ometta di motivare le ragioni per cui ritiene irrilevante una prova documentale offerta da una parte, come la dichiarazione di avvenuta cessione del credito, è affetta da motivazione apparente.
Il Fatto
La banca Monte dei Paschi di Siena aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del lavoratore e della società. In seguito all’opposizione, il Tribunale di Pescara aveva revocato il monitorio e condannato gli ingiunti al pagamento di una somma. Successivamente, la banca cedeva il credito alla società Siena NPL 2018 s.r.l., la quale intimava precetto sulla base del titolo esecutivo. Gli originari debitori proponevano allora opposizione all’esecuzione, che veniva accolta dal Tribunale di Pescara. La società cessionaria, che agiva tramite la mandataria Cerved Credit Management S.p.a., appellava la sentenza, ma la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, che il giudice di secondo grado aveva condotto un autonomo esperimento sul sito della banca cedente, verificando personalmente e lontano dalle parti l’effettiva inclusione del credito nell’ambito della cessione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. I giudici hanno ritenuto il motivo fondato, censurando la condotta della Corte territoriale che, tramite la consultazione del sito informatico della banca e l’inserimento di un dato numerico, aveva inteso verificare la correttezza della cessione. La Cassazione ha precisato che tale iter, svolto in assenza di contraddittorio e su atti non verificati con le parti, non risulta legittimamente acquisito al processo, configurando una violazione delle regole di acquisizione della prova e il divieto di ricevere private informazioni sancito dall’art. 97 disp. att. cod. proc. civ.
L’attività espletata non può essere inquadrata nemmeno nell’istituto del fatto notorio, poiché la verifica richiedeva la mediazione di dati contraddistinti da codici specifici, suscettibili di errore e interpretazione, come dimostrato dall’indicazione di un numero di conto corrente in luogo del numero di pratica. L’esito dell’esperimento non è stato sottoposto al contraddittorio delle parti, né è stata rimessa la causa sul ruolo per consentire loro di interloquire. La mancata indicazione dei passaggi logici e fattuali che hanno condotto al risultato rende, inoltre, la motivazione non verificabile, tanto più a fronte della dedotta erroneità del procedimento.
La Corte ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, concernente la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte d’appello aveva definito la dichiarazione della banca cedente del 12/05/2021 come irrilevante, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita si risolvesse in una tautologia negativa, non spiegando le ragioni per cui la missiva non potesse essere inviata dopo l’opposizione a precetto o dovesse considerarsi priva di efficacia. Tale carenza è stata ricondotta alla figura della motivazione apparente, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 22232 del 3/11/2016.
Il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione di norme sostanziali sulla cessione del credito, è stato assorbito dall’accoglimento delle altre doglianze. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché provveda agli ulteriori accertamenti e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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