Recupero compensi per incarichi non autorizzati: obbligo ex lege e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1876 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del dipendente pubblico di versare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali svolti senza autorizzazione, previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, non integra né una sanzione amministrativa né una sanzione disciplinare, ma una obbligazione ex lege che trova fondamento nel rapporto di lavoro. Essa prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa del dipendente e si fonda sul solo fatto obiettivo della percezione dei compensi in violazione dell’obbligo di legge. La pretesa recuperatoria dell’amministrazione, anche quando proposta dal dipendente come azione di accertamento negativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e soggiace alla prescrizione decennale. La natura sanzionatoria costituisce unicamente la ratio della previsione, a sostegno della sua ragionevolezza ex art. 3 Cost., e non incide sulla disciplina applicabile.

Il Fatto

Una docente di un Conservatorio di musica proponeva domanda davanti al giudice del lavoro per contrastare il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione recuperava le somme percepite per incarichi svolti negli anni dal 2008 al 2011 senza la prescritta autorizzazione. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 797/2019, confermava il rigetto.

La lavoratrice ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la prescrizione quinquennale, la contraddittorietà tra qualificazione come sanzione ex lege e inquadramento contrattuale dell’obbligo, oltre all’errata interpretazione delle clausole contrattuali sulle attività artistiche. Il Ministero resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (tra le altre, Cass. S.U. n. 3872 del 2023, n. 20459 del 2022, n. 32199 del 2021): la domanda dell’amministrazione volta a ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti per un incarico non autorizzato appartiene al giudice ordinario anche quando è proposta nei confronti del dipendente, trattandosi del recupero di un credito con natura sanzionatoria ex lege, funzionale al rafforzamento degli obblighi di fedeltà ed esclusività. La giurisdizione contabile subentra solo quando l’azione sia proposta dalla Procura regionale della Corte dei Conti per far valere un danno erariale. Nella specie la Procura contabile era rimasta inerte, sicché nessun profilo di sovrapposizione si poneva.

Quanto alla prescrizione, la Corte ribadisce che l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 delinea una vicenda interna al rapporto di lavoro: un obbligo del lavoratore di corrispondere i compensi, cui corrisponde un credito del datore di lavoro. La relativa azione è dunque recuperatoria di un credito contrattuale, soggetta a prescrizione decennale, come correttamente ritenuto dal giudice di appello.

Il Collegio esclude che si tratti di un illecito amministrativo o di una responsabilità disciplinare. La norma non designa alcun organo preposto a irrogare una sanzione amministrativa e fa espressamente salva la responsabilità disciplinare. Manca, inoltre, la verifica della gravità concreta della violazione e della responsabilità dell’autore, poiché l’obbligo di versamento discende unicamente dal fatto oggettivo di avere ricevuto i compensi per un incarico non autorizzato, senza alcuna verifica di colpevolezza. Ne consegue che le vicende del procedimento disciplinare e l’eventuale illegittimità della sanzione irrogata non incidono sul recupero del credito.

I motivi sulla motivazione sono dichiarati inammissibili, non essendo stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo secondo il paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Anche la censura sull’interpretazione del contratto collettivo è inammissibile, poiché la ricorrente propone una questione di fatto circa il carattere episodico e non continuativo degli incarichi. Il ricorso è nel complesso respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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