Litisconsorzio necessario processuale e appello incidentale: necessaria integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 14310 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il litisconsorzio necessario processuale, determinatosi nel giudizio di primo grado per effetto di una chiamata in causa ordinata dal giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c., comporta l’inscindibilità delle cause in grado di appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c., anche quando non sussista un litisconsorzio sostanziale. Ne deriva che, qualora una delle parti proponga appello incidentale condizionato volto a riproporre una domanda rigettata in primo grado, il giudice d’appello ha l’obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari processuali rimasti contumaci, senza che la mancata integrazione possa determinare l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale. La violazione di tale obbligo cagiona la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente e la sua dante causa, proprietari di un fondo, convenivano in giudizio i ricorrenti principali per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione di una servitù di passo sul loro terreno o, in subordine, la costituzione coattiva della servitù per interclusione. Il Tribunale, su istanza dei convenuti, ordinava la chiamata in causa di due comproprietari di un canale di scolo, potenzialmente interessati dal passaggio, i quali restavano contumaci. Il giudice di primo grado rigettava la domanda di usucapione ma accoglieva quella di costituzione coattiva.
Avverso tale decisione i soccombenti proponevano appello principale, notificato anche ai chiamati in causa, mentre gli attori originari spiegavano appello incidentale condizionato per riproporre la domanda di usucapione. La Corte d’Appello, accogliendo il gravame principale, escludeva la costituzione coattiva ma, accogliendo l’incidentale, dichiarava l’acquisto della servitù per usucapione, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati in causa, rimasti contumaci.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la nullità del procedimento di secondo grado per violazione del contraddittorio. I giudici di legittimità hanno chiarito che, pur in assenza di un litisconsorzio sostanziale rispetto alla domanda di usucapione, i soggetti chiamati in causa nel primo grado per ordine del giudice dovevano essere considerati litisconsorti necessari processuali rispetto all’appello incidentale condizionato.
La chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. determina, infatti, l’inscindibilità delle cause in grado di appello, al fine di evitare possibili giudicati contraddittori sulla stessa materia nei confronti di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio di primo grado. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale inscindibilità opera indipendentemente dalla sussistenza di un litisconsorzio sostanziale, citando propri precedenti in tal senso.
Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti dei contumaci relativamente all’appello incidentale. La mancata integrazione, ha precisato la Corte, non genera l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale, comunque ritualmente proposta contro gli appellanti principali costituiti, ma comporta la nullità dell’intero procedimento, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento di tutte le altre censure del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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