Addizionale provinciale sulle accise: ridichiarata illegittimità e ripetizione dell’indebito (Cass. civ. Sez. 3 n. 8469 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988, come sostituito dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 26/2007, rende “ab origine” indebita la pretesa del fornitore di energia elettrica di richiedere all’utente il pagamento dell’addizionale provinciale sulle accise. Ne consegue che il consumatore finale, che abbia corrisposto al fornitore l’imposta a titolo di rivalsa, è legittimato ad esercitare nei suoi confronti, entro l’ordinario termine decennale, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., potendo il fornitore rivalersi a sua volta verso lo Stato. La dichiarata illegittimità costituzionale comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione, indipendentemente dal rapporto tributario verticale tra fornitore ed erario.
Il Fatto
La società Moviegest, utente finale di energia elettrica, aveva convenuto in giudizio le società fornitrici Enel Energia e Illumia per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, addebitate in bolletta dal 2009 al 2012. Il Tribunale di Avellino, ritenuta la propria giurisdizione, aveva accolto la domanda, disapplicando la norma interna per contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE e condannando le società al pagamento delle relative somme.
La Corte d’appello di Napoli, adita dalle fornitrici soccombenti, aveva invece riformato la sentenza, accogliendo il motivo con cui si denunciava l’impossibilità di disapplicare la norma interna in una controversia tra privati, stante l’efficacia solo orizzontale della direttiva unionale. Avverso tale decisione la società utente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalle società con distinti controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio. Il principio affermato si fonda sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell’addizionale, ossia l’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988. Tale declaratoria, operando con effetto sostanzialmente retroattivo, caduca la norma fin dall’origine, facendo venire meno la causa giustificatrice dei pagamenti effettuati dagli utenti ai fornitori.
La S.C. ha richiamato il proprio precedente, costituito da Cass. Sez. 3 n. 13740 del 2025 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi, precisando che la disciplina della ripetizione dell’indebito non richiede alcuna disapplicazione della norma interna in una controversia orizzontale tra privati. È sufficiente che l’illegittimità della pretesa tributaria, già accertata a monte nel rapporto tra il fornitore e l’erario, comporti il venir meno della causa solvendi nel rapporto civilistico tra fornitore e consumatore finale.
La Corte ha quindi escluso la rilevanza delle eccezioni sollevate dalle società fornitrici, affermando la loro legittimazione passiva e la spettanza del rimborso all’utente, a prescindere dagli eventuali rapporti tra fornitrici e amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per la decisione sul merito e sulle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.