Cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo: natura del provvedimento e riassunzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 8325 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della causa dal ruolo, disposta ai sensi degli artt. 181, primo comma, e 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive, determina automaticamente l’estinzione del processo, senza che rilevi il contenuto formale del provvedimento del giudice, il quale ha natura sostanziale di sentenza ed è appellabile. In tale evenienza, trova applicazione l’art. 338 c.p.c., con la conseguenza che l’estinzione del giudizio di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata; non è consentita la riassunzione del processo, espressamente esclusa dal vigente art. 307, primo comma, c.p.c. per le ipotesi di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, opponendosi al provvedimento di revisione della patente di guida per esaurimento dei punti, aveva lamentato l’illegittimità della comunicazione cumulativa delle decurtazioni, che le avrebbe impedito di frequentare i corsi di recupero. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione e l’appellante aveva proposto due distinti gravami, successivamente riuniti dal Tribunale. Il giudice d’appello, rilevata la mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive, aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del giudizio, rigettando altresì l’istanza di riassunzione. La parte ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, affrontando in primo luogo la questione degli effetti della cancellazione della causa dal ruolo. Richiamando i propri precedenti, ha chiarito che, nella disciplina vigente, la cancellazione prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. non determina la quiescenza del processo, ma produce come effetto automatico ex lege l’estinzione, a prescindere dal contenuto formale del provvedimento. Tale provvedimento, pur adottato con ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto appellabile.
Quanto alla possibilità di riassunzione, la Suprema Corte ha escluso che l’art. 307, primo comma, c.p.c. possa trovare applicazione nelle fattispecie di diserzione dell’udienza. La riattivazione del processo opera unicamente nei casi diversi da quelli contemplati dagli artt. 181 e 309 c.p.c., espressamente esclusi dalla norma. Ne consegue che il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua forma, risulta corretto.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992 per la mancata comunicazione individuale delle decurtazioni dei punti, è stato dichiarato inammissibile. L’estinzione del giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza di primo grado, con la conseguenza che le censure relative al merito non possono essere esaminate. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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