Ricognizione di debito in decreto ingiuntivo soggetta a imposta di registro fissa (Cass. civ. Sez. V n. 16254 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, enunciata in un decreto ingiuntivo separatamente tassato, non è riconducibile né all’art. 9 della tariffa – parte prima né all’art. 3 della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione e non produce effetti reali o obbligatori, operando solo sul piano dell’astrazione processuale. Essa va pertanto ricondotta all’art. 4 della tariffa – parte seconda, con assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa in caso d’uso. Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite n. 7682 del 2023 e richiede l’applicazione del regime di alternatività rispetto ai rapporti assoggettati ad IVA.

Il Fatto

Una società di factoring ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in controversia su impugnazione di un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta di registro, aveva riformato la decisione di primo grado. L’imposta contestata, pari a € 38.804,75, era stata pretesa in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Milano, con il quale si era ingiunto a una società il pagamento di € 965.691,30 oltre interessi moratori, in dipendenza di un credito ceduto nell’ambito di un’operazione di factoring.

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l’enunciazione del riconoscimento del debito in seno al decreto ingiuntivo comportasse la soggezione ad imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% sul credito inadempiuto. La società ha censurato tale statuizione, invocando l’applicazione dell’imposta in misura fissa. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza della questione controversa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il trattamento fiscale della ricognizione di debito muovendo dalla sua natura giuridica, disciplinata dall’art. 1988 cod. civ. Secondo il consolidato orientamento, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi.

La Sezione ha ricostruito i tre filoni interpretativi formatisi nella giurisprudenza tributaria. Il primo orientamento riconduceva la ricognizione all’art. 9 della tariffa – parte prima, con aliquota proporzionale del 3%. Il secondo la inquadrava nell’art. 3 della tariffa – parte prima, con aliquota dell’1%. Il terzo, privilegiando la natura di mera dichiarazione di scienza, la riconduceva all’art. 4 della tariffa – parte seconda, con imposta in misura fissa in caso d’uso.

La Corte ha richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 7682 del 2023, che ha composto il contrasto. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nell’ambito degli atti di natura dichiarativa, siano distinguibili tre categorie: gli atti dichiarativi che modificano la situazione giuridica preesistente, gli atti ricognitivi che manifestano la consapevolezza di una situazione non incerta e preesistente, e gli atti di accertamento diretti a rimuovere un’incertezza.

Con riferimento agli atti ricognitivi, la Corte ha evidenziato che l’atto di riconoscimento del debito è un atto giuridico in senso stretto, dal quale non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, essendo l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale a monte. Non è pertanto configurabile un effetto dichiarativo dell’atto di riconoscimento. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso originario. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la formazione in corso di causa della richiamata giurisprudenza di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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