Tremonti ambiente e dichiarazione integrativa emendabile in sede contenziosa (Cass. civ. Sez. V n. 29672 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione dei redditi affetta da errori di fatto o di diritto è emendabile anche in sede contenziosa, indipendentemente dal termine decadenziale di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, il quale resta circoscritto alla sola utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica. La mancata immediata fruizione della detassazione da investimenti ambientali non è imputabile a scelta discrezionale del contribuente, ma all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità delle agevolazioni, risolta solo dall’art. 19 d.m. 5 luglio 2012. Il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire mediante cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, quando presupponga la risoluzione di questioni giuridiche; è invece legittimo l’accertamento meramente cartolare sui dati esposti.
Il Fatto
Una società contribuente esponeva nella dichiarazione relativa al 2010 un debito d’imposta integralmente versato. In seguito presentava una dichiarazione integrativa per accedere ai benefici della c.d. Tremonti ambiente di cui all’art. 6 legge n. 388 del 2000, indicando un debito inferiore e maturando un credito Ires, che riportava nella dichiarazione del 2011 e utilizzava in compensazione.
L’Agenzia delle entrate disconosceva il credito e notificava una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. La C.t.p. di Ragusa accoglieva il ricorso della contribuente; la C.t.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, riformava la decisione. La società ricorreva in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità su fattispecie sovrapponibili, confermando che la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza e che la generale emendabilità opera, in sede contenziosa, in presenza di errori di fatto o di diritto che espongano il contribuente a tributi maggiori di quelli dovuti, in ossequio all’art. 53 Cost. Il limite temporale dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 resta confinato all’utilizzabilità in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997.
Quanto alla Tremonti ambiente, la Corte ribadisce che la mancata immediata fruizione del beneficio non deriva da scelta discrezionale, ma dall’incertezza interpretativa sulla cumulabilità con agevolazioni già godute, risolta solo dall’art. 19 d.m. 5 luglio 2012. La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 2016 ha confermato la possibilità di beneficiarne “ora per allora” tramite dichiarazione integrativa. La C.t.r. non si è attenuta a tali principi.
Il secondo motivo è infondato. L’Amministrazione, accertando su presupposti meramente cartolari l’uso indebito di un credito d’imposta, è legittimata a esercitare la pretesa mediante cartella di pagamento; l’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 ammette l’iscrizione a ruolo solo per controllo cartolare, non per risolvere questioni giuridiche. Nel caso concreto non risulta che la cartella contenesse contestazioni di natura meritale sull’agevolazione, sicché il ricorso alla procedura automatizzata è legittimo.
Il terzo motivo è inammissibile: la cartella di pagamento è atto sostanziale e non processuale, e la verifica sul suo contenuto è rimessa al giudice di merito, che ha accertato la presenza del dettaglio degli addebiti con valutazione in fatto non censurabile. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è stato articolato secondo i requisiti indicati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, prospettando confusamente l’omessa valutazione di una norma, di documenti e di un motivo di appello.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per il riesame e il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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