Inerzia amministrativa nell’esecuzione del giudicato legittima commissario ad acta (TAR Lazio n. 9066 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare formazione del giudicato e la sua notificazione all’amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire la sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla Carta Elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022 ne legittima la condanna all’ottemperanza. L’amministrazione, costituitasi senza fornire chiarimenti sulla corretta esecuzione, è gravata dell’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, non essendo sindacabili in tale sede i presupposti della pretesa riconosciuta. In caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, il collegio nomina fin da ora un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022, con accredito dell’importo di euro 500,00, oltre interessi legali.
A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione alla sentenza. Il Ministero si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare una memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale, espresso da Cass. n. 13533/2001, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente doveva trovare accoglimento.
La sentenza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, sicché il Ministero è stato condannato a eseguire la decisione. Il TAR ha ordinato l’ottemperanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di ulteriore inutile decorso, un commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
Il Collegio ha ritenuto di non disporre, allo stato, le penalità di mora, rimettendo a un’eventuale successiva fase la loro applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la persistente criticità dovuta all’inerzia dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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