Riliquidazione pensione Polizia di Stato, aliquota 2,44% solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 224 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, si applica l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La disposizione recata dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha natura innovativa e non di interpretazione autentica: la sua efficacia non è retroattiva e opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022. Resta quindi esclusa la riliquidazione per gli arretrati anteriori a tale data, in coerenza con la finalità perequativa della norma e con il vincolo dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° dicembre 2020 con un’anzianità complessiva superiore a venti anni, di cui quindici anni, tre mesi e ventuno giorni maturati al 31 dicembre 1995, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dunque con l’aliquota del 44% sulla quota retributiva, in luogo del 35% previsto dall’art. 44 del medesimo testo unico.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia respingeva il ricorso, ritenendo che l’invocata disposizione riguardasse soltanto il personale militare e che la legge n. 234/2021 operasse solo dal 1° gennaio 2022. Proponeva appello il lavoratore, chiedendo in via principale il riconoscimento dell’aliquota del 2,44% fissata dalle Sezioni riunite e, in via subordinata, la sospensione del giudizio in attesa della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione giurisdizionale pugliese. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La legge n. 121/1981 ha qualificato l’Amministrazione della pubblica sicurezza come civile ad ordinamento speciale, con la conseguenza che al personale della Polizia di Stato non si estende l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, dettato per i militari. Rileva, secondo la Corte, lo status rivestito al momento della cessazione dal servizio, non l’ordinamento vigente all’atto dell’arruolamento.
Il quadro muta con la riforma previdenziale dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 prevede il sistema misto. Le Sezioni riunite, con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, hanno stabilito che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha esteso tale criterio, in relazione alla specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010, anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. La Sezione esclude però la portata retroattiva della norma, qualificandola come innovativa e non di interpretazione autentica. La copertura finanziaria, calcolata includendo il personale cessato entro il 2021, conferma la finalità perequativa e il contemperamento con l’equilibrio dei bilanci.
Aderisce l’INPS con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022. L’orientamento trova avallo nella Corte cost. n. 33/2023, che ha affermato l’applicazione non retroattiva della riliquidazione, e nell’ordinanza n. 36/2023, che ha restituito gli atti al rimettente per il mutato quadro normativo. Da qui l’accoglimento parziale dell’appello: diritto alla riliquidazione col coefficiente del 2,44% dal 1° gennaio 2022, non del 2,445% come preteso, con interessi legali o rivalutazione dal maturare di ciascun rateo. Assorbita la richiesta di sospensione; spese compensate per entrambi i gradi.
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Nota della Redazione
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