Parere positivo sull’adesione del Comune al GAL consortile (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 121 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. sulle deliberazioni di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale è espressione di una peculiare funzione di controllo, incentrata su un atto già perfetto ed efficace, con impedimento temporaneo alla sua esecuzione nel termine di sessanta giorni. Il giudizio di conformità investe il vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P. e la sostenibilità finanziaria dell’operazione. L’acquisizione di una quota in un Gruppo di Azione Locale consortile, prevista dall’art. 4, comma 6, T.U.S.P. in attuazione della normativa europea, integra il legame di stretta necessarietà con le finalità istituzionali dell’ente quando risulta indispensabile per accedere ai fondi comunitari di sviluppo locale. In sede di verifica sugli aiuti di Stato la Corte si limita ad accertare che l’atto dia atto della compatibilità con la disciplina eurounitaria.

Il Fatto

Il Comune remittente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare di adesione a una società consortile costituita in forma di Gruppo di Azione Locale, mediante acquisizione di una quota di partecipazione di esiguo valore. L’ente ha esercitato la facoltà di sottoporre l’atto allo scrutinio della Corte ai sensi dell’art. 5 T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, riservandosi di modificare la scelta in caso di rilievi.

La questione attiene alla conformità dell’atto deliberativo ai parametri dei commi 1 e 2 dell’art. 5 e degli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda anzitutto che le Sezioni riunite in sede di controllo hanno qualificato il parere ex art. 5, comma 4, T.U.S.P. come attività di controllo dai tempi, dai parametri e dagli esiti legislativamente individuati, non riconducibile alle forme di controllo preventivo o successivo. L’atto esaminato è già perfetto ed efficace, ma incontra un impedimento temporaneo alla stipula nel termine di sessanta giorni, in conformità al principio dell’art. 21-quater, comma 1, legge n. 241/1990.

Quanto al perimetro applicativo, la Corte richiama il criterio dell’assunzione della qualità di socio, che segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre a scrutinio e quelli esclusi. Su questa base l’acquisizione di una partecipazione mediante sottoscrizione di un aumento di capitale è assoggettata al previo invio alla Corte.

Sul piano sostanziale, l’art. 4 T.U.S.P. impone un vincolo di scopo: le amministrazioni possono acquisire partecipazioni solo se l’oggetto sociale è strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma che, al di fuori di tale parametro teleologico, la partecipazione è interdetta. Nel caso concreto, la Corte ravvisa che l’adesione al GAL consortile è finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale e alla realizzazione, in sede aggregata, di attività che costituiscono già parte del proprium teleologico istituzionale dell’ente, ovvero lo sviluppo della comunità amministrata. L’art. 4, comma 6, T.U.S.P. fa espressamente salva la possibilità di costituire società in attuazione della normativa europea sui GAL.

L’esame della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica passa attraverso la verifica dell’equilibrio economico-finanziario della compagine e della compatibilità dell’operazione con il bilancio dell’ente. I bilanci del triennio in atti risultano chiusi senza perdite e il costo della quota è di esiguo ammontare, sicché la spesa appare inidonea a ledere gli equilibri finanziari e congrua rispetto agli obiettivi perseguiti.

Sugli aiuti di Stato, la Corte ribadisce che la valutazione di compatibilità spetta in via esclusiva alla Commissione europea e che ai giudici nazionali compete un ruolo complementare. In sede di deliberazione ex art. 5 T.U.S.P. la Corte si limita pertanto a verificare che l’atto dia atto della compatibilità con la disciplina eurounitaria; l’adesione a un GAL operante in un limitato ambito territoriale non incide sugli scambi tra Stati membri. Accertata la pubblicazione dell’atto e l’espletamento delle forme di consultazione pubblica, la Sezione esprime parere positivo di sostanziale conformità, invitando l’ente, pro futuro, a predisporre un’istruttoria adeguata secondo le indicazioni della propria deliberazione n. 73/2025/INPR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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