Legificazione degli enti esclusi dall’elenco ISTAT e limiti alla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 11 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, per contrasto con gli artt. 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost. Il comma 2 — che limita la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in materia di ricognizione ISTAT “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” — comprime la giurisdizione contabile sul nucleo della contabilità pubblica, in violazione dell’art. 103, secondo comma, Cost., e disarticola il primato del diritto eurounitario. Il comma 1, nell’attribuire ex lege a otto enti determinati la qualità di unità concorrenti ai saldi di finanza pubblica ai sensi del SEC 2010, integra una legge-provvedimento che vanifica gli effetti di un giudicato e lede la funzione giurisdizionale. Il giudice contabile è tenuto a rimettere la questione alla Corte costituzionale e a sospendere il giudizio.

Il Fatto

Una società per azioni a capitale interamente pubblico, strumento operativo di una Provincia autonoma, è stata inserita negli elenchi ISTAT delle amministrazioni pubbliche per l’annualità 2021, con atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2020 e rettificati il 4 novembre 2020. Con un precedente giudicato, le Sezioni riunite avevano accolto il ricorso della società avverso l’elenco relativo all’annualità precedente, accertando il difetto dei presupposti soggettivi.

La società ha impugnato i nuovi atti, formulando motivi di nullità per violazione del giudicato, eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del regolamento (UE) n. 549/2013. La questione giunge alle Sezioni riunite, chiamate a decidere sulla propria giurisdizione dopo che la novella legislativa ne ha ridefinito l’ambito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo: il riconoscimento della giurisdizione esclusiva contabile sugli elenchi ISTAT, dapprima nell’art. 1, comma 169, della l. n. 228/2012 e poi nell’art. 11, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 174/2016, era ancorato all’art. 103, secondo comma, Cost. La riforma costituzionale del 2012 e il SEC 2010 hanno delineato una nozione dinamica e funzionale di pubblica amministrazione, di natura contabile, da perimetrare secondo criteri economico-finanziari di derivazione eurounitaria.

Su tali basi, la giurisdizione della Corte dei conti in materia non richiede più una specifica interpositio del legislatore, perché rientra nel nucleo essenziale della contabilità pubblica. La limitazione introdotta dal comma 2 la svuota quasi integralmente, escludendo il sindacato sugli effetti eurounitari dell’iscrizione e consentendo la sola verifica ai fini della normativa nazionale sul contenimento della spesa, in gran parte abrogata.

La Corte ravvisa l’irragionevolezza della previsione: la separazione dei giudizi tra giudice amministrativo e giudice contabile è in concreto impraticabile, perché le due discipline si compenetrano, e la qualificazione SEC 2010 opera come presupposto logico dell’applicazione delle norme sulla spending review. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite n. 30220/2024 non supera questi profili.

Quanto al comma 1, l’ordinanza qualifica la norma come legge-provvedimento: i destinatari sono otto enti determinati per ragione sociale e la previsione conferisce stabilità normativa alla loro qualità di amministrazioni pubbliche, anche per il passato. Tale contenuto si sovrappone agli esiti di un vaglio giurisdizionale già intervenuto, eludendo il giudicato e ledendo il diritto di difesa. La Corte ritiene la questione rilevante, perché dall’esito dipende la possibilità di coltivare le domande, e non manifestamente infondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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