Rito abbreviato contabile e congruità della somma proposta dalla parte (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 28 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. il giudice contabile è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. L’istituto assolve una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e mira a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il pagamento integrale della somma determinata con decreto dalla Sezione, nel termine perentorio ivi fissato, impone la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con declaratoria che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla fattispecie dedotta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio la convenuta chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine arrecati alla Regione Campania a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo verificatesi tra il 30 aprile 2018 e il 13 giugno 2018.
Nella comparsa di costituzione la difesa della convenuta ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento integrale del danno patrimoniale e una quota del danno all’immagine, con il parere favorevole della Procura. Con decreto la Sezione ha accolto la richiesta e ha determinato la somma complessivamente dovuta, fissando il termine perentorio per il versamento e la successiva udienza di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione dell’istituto, introdotto per assicurare la definizione alternativa del giudizio di responsabilità e l’acquisizione immediata delle somme all’erario. Il convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, può richiedere nella memoria di costituzione la definizione del giudizio mediante la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.
Il giudice contabile non è chiamato a un accertamento pieno della responsabilità, ma a una cognizione allo stato degli atti, limitata alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e della congruità della somma proposta. La valutazione di congruità va condotta tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno, secondo il criterio indicato dalla Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018.
Nel caso esaminato la Sezione rileva la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione del rito premiale. La difesa ha depositato la ricevuta di pagamento e l’attestazione dell’avvenuta ricezione del versamento della somma determinata con il decreto di ammissione, che costituisce il pagamento integrale del quantum ritenuto congruo.
Verificati gli atti e udite le parti, la Sezione definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dalla convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta. Le spese di lite sono poste a carico della convenuta, compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, in base al principio della soccombenza virtuale, con liquidazione come da dispositivo.
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Nota della Redazione
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