Ricongiunzione contributiva: la posizione assicurativa statale resta improduttiva di interessi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7295 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contribuzione accreditata nel rapporto di impiego statale e trasferita, per ricongiunzione, alla gestione presso cui il lavoratore prosegue l’attività resta soggetta alla disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa di cui agli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092/1973, che ne esclude la produttività di interessi. Tale regime prevale per specialità sull’art. 5 della legge n. 29/1979, che pure prevede il trasferimento dei contributi maggiorati dell’interesse composto al 4,50 per cento. L’art. 126, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 1092/1973, nell’escludere la costituzione della posizione assicurativa per il dipendente che assuma un altro «servizio» da riunire o ricongiungere, si riferisce alla sola instaurazione di un nuovo rapporto di pubblico impiego e non all’assunzione di un rapporto di lavoro privatistico. Nell’ambito del cumulo dei contributi ciascuna porzione resta dunque soggetta alla disciplina speciale sua propria.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’aeronautica militare fino al novembre 1997, era passato dal novembre 1997 alle dipendenze di una compagnia aerea privata. Nel febbraio 1998 aveva chiesto la ricongiunzione presso il Fondo Volo dell’INPS della contribuzione accreditata presso l’INPDAP.
L’INPS aveva calcolato gli oneri di ricongiunzione senza applicare l’interesse composto al 4,5 per cento sulla contribuzione esistente presso l’INPDAP. Il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda di restituzione di parte dell’importo versato e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina della ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge n. 29/1979. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’Istituto ha denunciato la violazione dell’articolo unico della legge n. 322/1958 e dell’art. 2 della legge n. 29/1979, contestando alla Corte territoriale di non avere applicato la disciplina speciale del d.P.R. n. 1092/1973 sulla costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’INPS. Il ricorso è fondato.
La Corte rileva che sulla questione si è formata una consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale intende dare continuità. La costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione: è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto nell’ordinamento speciale il trasferimento della contribuzione versata, purché non abbia maturato il diritto a pensione. A differenza della ricongiunzione, che può essere richiesta in qualsiasi momento, il trasferimento presuppone l’effettiva cessazione del servizio e può avvenire solo presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
Il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione beneficia dunque dell’istituto di cui all’art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973, mentre il successivo art. 125 prevede che i contributi siano versati all’INPS senza interessi. Nella specie non è controverso che il lavoratore fosse cessato dal servizio senza maturare il diritto a pensione: si era perciò costituita ope legis la posizione assicurativa, secondo le norme ratione temporis applicabili.
Non soccorre la causa di esclusione dell’art. 126, comma 1, lett. b), che nell’evocare l’assunzione di un altro «servizio» allude, secondo i canoni letterali e sistematici, alla sola costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego: da tale eventualità esula l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico. Né rileva che la contribuzione sia rimasta in giacenza presso il fondo lavoratori dipendenti prima del trasferimento al Fondo Volo. Sarebbe infatti incompatibile con l’art. 125 far riemergere retroattivamente gli interessi in forza dell’art. 5 della legge n. 29/1979, gravando il fondo di un carico riferito a un periodo anteriore all’acquisizione della contribuzione.
L’antinomia si risolve alla luce del principio secondo cui, nel cumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione resta soggetta alla disciplina speciale sua propria. La contribuzione maturata nell’impiego statale rimane pertanto improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, la domanda originaria è rigettata, con compensazione delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.