Pensione di reversibilità spetta iure proprio e non è trasmissibile agli eredi (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 11 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di guerra di reversibilità, pur avendo contenuto patrimoniale, ha carattere spiccatamente personale e spetta iure proprio ai soggetti individuati dalla legge, in ragione del loro rapporto con il titolare della pensione diretta e delle condizioni personali richieste. Esso non è trasmissibile iure successionis agli eredi, che non possono far valere una pretesa che l’avente diritto non abbia esercitato in vita. Ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 915 del 1978, la domanda del coniuge superstite costituisce presupposto imprescindibile e necessario per la concessione del trattamento indiretto. Con la morte dell’unico soggetto legittimato il diritto si estingue in modo definitivo e irreversibile.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge ed erede di un soggetto deceduto nel 2020, ha impugnato la determinazione con cui la Ragioneria Territoriale aveva respinto la domanda volta a ottenere, iure hereditatis, la pensione di reversibilità della suocera, vedova del titolare di una pensione di guerra diretta. La pretesa riguardava il periodo compreso tra il decesso del suocero, avvenuto nel 1982, e quello della suocera, sopraggiunto nel 2010.
Il diritto alla pensione privilegiata di guerra di ottava categoria, Tabella A, era stato accertato solo nel 2019 con sentenza passata in giudicato, a definizione di un giudizio promosso nel 1971 e riassunto dall’erede nel 2015. La ricorrente sosteneva che l’accertamento tardivo avesse consentito alla suocera di maturare il diritto al trattamento indiretto, poi trasmissibile agli eredi. L’Amministrazione ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha disatteso l’eccezione preliminare, rilevando che la ricorrente è erede della vedova e che, secondo la prospettazione attorea, sussiste l’identità tra quest’ultima e la titolare del diritto di cui si chiede il riconoscimento. Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato respinto.
La Corte ha osservato che l’Amministrazione ha dato corretta ed esaustiva esecuzione al giudicato del 2019, liquidando agli eredi le spettanze maturate sull’assegno diretto. Diversa è la pretesa relativa alla pensione di reversibilità, che non può trovare accoglimento perché agli atti manca l’istanza della suocera, elemento imprescindibile a tenore dell’art. 51 del d.P.R. n. 915 del 1978. I tempi di decisione del giudizio identificano un dato fattuale contingente, non idoneo a superare la previsione normativa cogente.
Il Giudice ha poi richiamato il principio consolidato secondo cui il diritto dei superstiti alla reversibilità, forma di tutela previdenziale in cui l’evento protetto è la morte del titolare di pensione diretta, spetta a ciascun avente diritto iure proprio e non iure successionis. La Corte ha richiamato in proposito le pronunce della Cassazione nn. 2154 del 2008, 3300 del 2012, 5731 del 2013, 27019 del 2018, 19749 del 2019 e 14287 del 2024.
Da tale carattere personale discende che il diritto avrebbe dovuto essere esercitato esclusivamente dalla diretta intestataria, se ancora in vita. Il trasferimento agli eredi è escluso, anche per evitare una sequenza indeterminata di passaggi del diritto. La Corte ha infine ritenuto che la pronuncia della Sezione Giurisdizionale Puglia n. 226 del 2025, prodotta dalla difesa, confermi l’assunto, poiché in quel caso la domanda era stata avanzata dall’unica persona effettivamente legittimata.
Con il decesso del titolare è dunque spirato definitivamente il diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico di guerra diretto. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda e delle oggettive difficoltà interpretative del quadro normativo.
Nota della Redazione
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