Ottemperanza del giudicato sul beneficio della Carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 242 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il TAR accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato. Il giudice amministrativo, quale giudice dell’ottemperanza, può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega. Il ritardo dell’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Una sentenza del giudice del lavoro aveva accertato il diritto di due docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il titolo era passato in giudicato e la notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice era stata effettuata, con decorrenza del termine dilatorio. Non risultando eseguito il giudicato, i creditori hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha riunito i ricorsi, essendo chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale, e li ha accolti. Dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito: l’inerzia dell’Amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo la scadenza inutile del termine assegnato al Ministero.
Quanto alla penalità di mora, il collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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