Occupazione d’urgenza opere olimpiche: basta il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità (TAR Trentino-Alto Adige n. 37 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di occupazione d’urgenza costituisce fase puramente attuativa della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Ne consegue che la sua motivazione può limitarsi a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne rappresenta l’unico presupposto e consente di apprezzare l’urgenza dell’opera. Quando l’intervento sia inserito per legge nel piano complessivo delle opere olimpiche, la dichiarazione di pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità e la qualificazione di preminente interesse nazionale derivano direttamente dall’inserimento nel piano, senza necessità di nuova e autonoma motivazione dell’atto di occupazione. Il richiamo all’omesso consenso di taluni proprietari alla occupazione bonaria non integra una motivazione dell’urgenza, ma una mera esplicitazione del perché si proceda in via d’urgenza.
Il Fatto
La ricorrente, Eigenverwaltung degli usi civici di una frazione, proprietaria insieme ad altre frazioni di un terreno iscritto in catasto fondiario, impugna il decreto con cui il sindaco ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione di un bacino di accumulo per l’innevamento artificiale, nell’ambito delle opere per i giochi olimpici invernali. Impugna inoltre i successivi provvedimenti che hanno modificato il decreto quanto all’avviso sui mezzi di impugnazione.
Davanti al giudice amministrativo la ricorrente deduce eccesso di potere per carenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità, per difetto di motivazione e per assenza di un effettivo interesse pubblico dell’opera. La stazione appaltante comunale eccepisce in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva e la mancata impugnazione della delibera di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge entrambe le eccezioni processuali. Quanto alla legittimazione attiva, l’eccezione si fondava sulla sola intestazione catastale: secondo il giudice, chi deduce che il proprietario sia un soggetto giuridico diverso deve provarne l’esistenza, mediante iscrizione nel registro provinciale delle persone giuridiche o attribuzione di un codice fiscale autonomo. Mancando tale prova, l’eccezione è inammissibile. Quanto alla mancata impugnazione della delibera di avvio, si tratta di atto non autonomamente lesivo, che non richiede impugnazione separata.
Sul merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’opera è espressamente elencata nell’allegato 1 del piano complessivo delle opere olimpiche. Il relativo decreto richiama l’art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 16/2020, convertito con legge n. 31/2020, che a sua volta rinvia all’art. 61 d.l. n. 50/2017: gli interventi inseriti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza e qualificati di preminente interesse nazionale.
Da questo intreccio di norme il collegio deduce che l’inserimento nel piano vale, per legge, come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e preminente interesse nazionale. Il decreto di occupazione non introduce quindi per la prima volta tali presupposti, ma ne costituisce attuazione.
La giurisprudenza consolidata — richiamata dal collegio — chiarisce che in tali casi è sufficiente che la motivazione del decreto di occupazione richiami la dichiarazione già intervenuta. Nel caso concreto il richiamo sussiste, sicché il dedotto difetto di motivazione non è configurabile.
Quanto al terzo motivo, il riferimento alla mancata acquisizione del consenso scritto di tutti i proprietari non vale a fondare l’urgenza: è una mera esplicitazione del ricorso al procedimento d’urgenza, rispetto a presupposti già esistenti. L’irrilevanza del profilo soggettivo della mancata intesa rafforza il rigetto.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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