Errore di fatto e giudicato progressivo nel ricorso straordinario (Cass. pen. n. 12296/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo per correggere errori di tipo percettivo, derivanti da una svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbiano influito sul processo formativo della volontà della Corte. Tale errore, per essere deducibile, deve possedere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. Non costituisce errore di fatto deducibile la censura che si risolva in una contestazione dell’interpretazione data dalla Corte di cassazione alla propria precedente sentenza, allorché l’individuazione delle parti passate in giudicato in caso di annullamento parziale sia frutto di un’attività valutativa. L’errore di valutazione o di giudizio, anche se concerne l’esistenza del giudicato interno, è insindacabile in questa sede, poiché il rimedio straordinario non introduce un ulteriore grado di giudizio. La mancata declaratoria ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. non impedisce il passaggio in giudicato delle parti non annullate, trattandosi di pronuncia meramente dichiarativa e non costitutiva.
Il Fatto
Il procedimento trae origine dal disastro ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone a seguito del deragliamento di un treno merci trasportante GPL, causato dal cedimento per fatica di un assile in stato di corrosione. La complessa vicenda processuale ha coinvolto diversi soggetti, tra cui gli ingegneri, amministratori delegati di funzione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, e la relativa società, chiamata a rispondere come responsabile civile.
Con una prima sentenza rescindente del 2021, la Corte di cassazione annullò con rinvio la condanna per alcuni imputati limitatamente a specifici profili di colpa, ritenendo invece coperto da giudicato il profilo relativo alla c.d. tracciabilità dei carri (omessa acquisizione del dossier di sicurezza). Il giudice del rinvio e, successivamente, la Terza Sezione con la sentenza oggi impugnata, confermarono tale impostazione. Avverso quest’ultima decisione, gli imputati e la responsabile civile hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo plurimi errori di fatto e materiali, in particolare contestando la ritenuta formazione del giudicato sulla tracciabilità e le statuizioni sulle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, richiamando i rigorosi confini del rimedio straordinario. Ha innanzitutto ricordato che l’errore di fatto deducibile è solo quello percettivo, derivante da una svista nella lettura di atti interni al giudizio di legittimità, e deve essere caratterizzato da assoluta evidenza e decisività, tale che, senza di esso, la pronuncia sarebbe stata diversa. Al contrario, l’errore di valutazione o di giudizio, che richieda un’attività interpretativa o induttiva, è insindacabile in questa sede.
Applicando tali principi, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da errori percettivi. Ha rilevato che la Terza Sezione aveva espressamente esaminato e confutato le doglianze relative alla formazione del giudicato sul profilo della tracciabilità, attraverso un’attività di interpretazione della propria precedente sentenza. L’individuazione delle parti passate in giudicato, soprattutto in caso di annullamento parziale, costituisce un’attività valutativa riservata al giudice di legittimità e non sindacabile con il ricorso straordinario. Parimenti, le censure relative alla condanna alle spese processuali sono state ritenute infondate o non decisorie, in quanto frutto di una valutazione dell’ampiezza delle conclusioni delle parti civili e dei limiti della devoluzione al giudice del rinvio, e non di una mera svista.
La Corte ha quindi ribadito che il ricorso straordinario non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della decisione o per sollecitare una diversa interpretazione di norme o di precedenti giurisprudenziali, poiché ciò equivarrebbe a introdurre un ulteriore grado di giudizio, in contrasto con la finalità dell’istituto e con il principio della ragionevole durata del processo. La mancata declaratoria di irrevocabilità ex art. 624 cod. proc. pen. è stata ritenuta, al pari, una questione valutativa, non costituendo un errore materiale o percettivo.
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Nota della Redazione
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