Estorsione, mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità (Cass. pen. Sez. 7 n. 12834 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri pedissequamente doglianze in punto di valutazione della prova già dedotte in appello e puntualmente esaminate con motivazione compiuta, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. In tema di estorsione, la valutazione della lieve entità del fatto non può basarsi esclusivamente sul modesto ingiusto profitto, ma richiede una valutazione complessiva dell’azione illecita che valorizzi, tra gli altri parametri, le conseguenze per la vittima, quali le minacce e le violenze subite ed i relativi esiti lesivi.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la condanna di primo grado per il reato di estorsione, rigettando i motivi di gravame relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e alla dosimetria della pena. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il triplice vizio di motivazione in punto di responsabilità, il secondo sulla mancata applicazione della lieve entità, il terzo sul giudizio di bilanciamento tra circostanze e sulla congruità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, in quanto la censura si risolveva in una mera reiterazione delle doglianze difensive già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva valutato l’attendibilità della persona offesa, ritenuta intrinsecamente credibile e corroborata da riscontri esterni, senza che il ricorrente avesse dimostrato alcun travisamento della prova.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. La Corte d’appello, pur riconoscendo la modestia dell’ingiusto profitto, aveva escluso l’attenuante valorizzando le <
Tale percorso argomentativo è stato giudicato congruo e aderente ai parametri espressi dalla Corte Costituzionale n. 120 del 2023, che impone una valutazione complessiva dell’azione illecita ai fini del riconoscimento della lieve entità.
Il terzo motivo, relativo al giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata aggravante delle più persone riunite, è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la scelta della comparazione costituisce una valutazione discrezionale di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione adeguata, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 10713 del 2010. La pena, di poco superiore al minimo edittale, è stata considerata congrua in considerazione della complessiva gravità delle condotte.
Nota della Redazione
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