Progressioni a ruolo chiuso: motivazione e sindacato sulla discrezionalità valutativa (TAR Lazio n. 3835 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione di carriera a ruolo chiuso, disciplinate da un regolamento che impone criteri comparativi e selettivi, il provvedimento di diniego dell’attribuzione del massimo dei livelli stipendiali non è affetto da deficit motivazionale ove la scelta sia sorretta dalle controdeduzioni dirigenziali rese in sede di riesame e dall’applicazione dei parametri valutativi previsti dalla normativa interna. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell’amministrazione resta circoscritto ai profili di irragionevolezza, arbitrarietà o errore di fatto, senza che al giudice sia consentito sostituire la propria valutazione del merito a quella riservata all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’ANAC dal 2010 con qualifica di impiegato assistente specialista amministrativo e inquadramento in CAT. B, posizione economica F3, ha impugnato la delibera del Consiglio dell’Autorità del 5 ottobre 2022 con cui è stata definita l’attribuzione degli scatti di progressione di carriera.
Il procedimento di valutazione, riferito al periodo 2020-2021, aveva visto la dirigente dell’ufficio proporre quattro scatti per la ricorrente e cinque per una collega di pari qualifica. Esperito il riesame, l’ANAC ha respinto l’istanza della ricorrente. Quest’ultima ha dedotto l’omessa motivazione della scelta, la mancata considerazione delle mansioni specifiche e aggiuntive svolte e l’incidenza del limite percentuale delle valutazioni massime.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie come procedura di progressione a ruolo chiuso, con posti disponibili limitati e accesso regolato da criteri selettivi. L’art. 32 del Regolamento ANAC prevede che le progressioni siano attribuite annualmente previa valutazione positiva, entro soglie percentuali massime, e che le proposte tengano conto di tali limiti salva la necessità di scostamenti per motivate ragioni.
Il percorso procedimentale si articola nella proposta dei responsabili di ufficio, nella valutazione della Commissione, nella possibilità di riesame e nella decisione dell’Autorità sulle istanze. Nel caso concreto, la dirigente ha giustificato la scelta di assegnare il massimo dei livelli alla collega valorizzandone la disponibilità, la flessibilità e la capacità di assorbire le attività di altri dipendenti, parametri espressamente richiamati dall’art. 32, comma 12, del regolamento.
Da qui la conclusione del Collegio: il rigetto dell’istanza di riesame non si fonda sul generico raggiungimento della soglia del 30 per cento delle valutazioni massime, ma sul motivato parere istruttorio della dirigente. La scelta comparativa, ancorata ai criteri regolamentari, non risulta irragionevole o arbitraria. Le allegazioni della ricorrente circa le attività svolte sono state già valutate, in termini discrezionali, con il riconoscimento di quattro scatti.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità in assenza di indici sintomatici di distorto esercizio del potere valutativo. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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