Ottemperanza per carta docente: l’inerzia ministeriale legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3878 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata allegazione da parte dell’Amministrazione debitrice dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, unitamente alla idonea documentazione della pretesa creditoria, determina l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore. La condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere esclusa qualora risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 320/2025 che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il diritto alla carta docente per diversi anni scolastici, per un importo complessivo di € 3.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero e su di essa si era formato il giudicato.
Ritenendo l’Amministrazione inadempiente, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come richiesto per l’azione di ottemperanza contro la pubblica amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e, soprattutto, non era stata contrastata dall’Amministrazione, la quale non aveva allegato né documentato di aver dato integrale esecuzione al disposto della sentenza passata in giudicato. Tale inerzia ha comportato la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero di un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme dovute, detratte le eventuali erogazioni già effettuate.
Per il caso di perdurante inadempienza, il Tribunale ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, precisando che lo stesso avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore e avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni, con facoltà di adottare gli atti necessari, senza aver diritto ad alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, in applicazione del principio chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che esclude l’uso delle astreintes quando risulti eccessivamente afflittivo per il debitore pubblico.
Infine, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori, e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta.
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Nota della Redazione
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