Riconoscimento titolo estero abilitante richiede corrispondenza specifica alla classe di concorso (Cons. Stato n. 5516 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito in un altro Stato membro richiede la corrispondenza sostanziale tra l’abilitazione estera e la specifica classe di concorso italiana per cui è chiesto il riconoscimento. La generica riconducibilità del titolo alla macro-area delle scienze non è sufficiente a integrare il requisito della professione corrispondente, ove manchi l’abilitazione in matematica. Il documento idoneo a individuare la classe di concorso riconoscibile è l’Acreditación rilasciata dal Ministero spagnolo, non il percorso accademico o il master. L’esperienza di insegnamento rileva solo come elemento integrativo nella valutazione comparativa e non può supplire al difetto del presupposto abilitante specifico. Le lacune formative del percorso estero non sono colmabili con misure compensative quando la differenza strutturale le rende non superabili.

Il Fatto

L’appellante ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto la domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per la classe di concorso A028-Matematica e scienze. La ricorrente aveva conseguito in Spagna la laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie, un master universitario e un’abilitazione all’insegnamento nella branca delle scienze, con tirocinio in matematica.

Il TAR, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ravvisando nella valutazione ministeriale un iter logico e coerente con la disciplina vigente. L’appellante ha quindi proposto appello, deducendo il travisamento del titolo spagnolo e la mancata comparazione dei percorsi formativi, chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla giurisprudenza consolidata della Sezione, secondo cui l’Acreditación rappresenta l’unico documento per individuare la classe di concorso cui il titolo estero consente l’insegnamento nell’ordinamento italiano. Nel caso di specie l’Acreditación rilasciata dal Ministero spagnolo abilita l’interessata nella branca di conoscenza delle scienze, nel campo specifico delle Scienze Biologiche e Affini, e non in matematica.

Il Collegio ritiene che il Ministero abbia correttamente svolto l’analisi concreta del percorso formativo, secondo quanto richiesto dalle pronunce dell’Adunanza plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, i cui principi, enunciati in ordine ai titoli rumeni, sono estensibili a quelli spagnoli. Il parere tecnico negativo richiamato dal provvedimento di rigetto dà conto del raffronto tra i percorsi.

Dalla comparazione emerge che il tirocinio esterno svolto in Spagna è nettamente inferiore per durata rispetto alle 1500 ore del percorso italiano previsto dal D.M. n. 249 del 2010, senza specificazione della tipologia di attività e senza ore dedicate alla disabilità. Risulta parimenti mancante la formazione nell’area della didattica e pedagogia speciale, lacuna che il parere tecnico ha ritenuto non superabile con misure compensative.

Il Collegio esclude che la riconducibilità dell’Acreditación alla macro-area delle “Ciencias” dimostri un’abilitazione specifica in matematica. Il requisito della corrispondenza sostanziale non può ritenersi integrato da una generica appartenenza a un’area scientifica ampia e composita, posto che l’ordinamento nazionale struttura le classi di concorso secondo ambiti disciplinari puntualmente delimitati.

Quanto al percorso concreto, la Corte valorizza il provvedimento di riconoscimento dell’abilitazione per la diversa classe A50, adottato in virtù del peso attribuito all’esperienza professionale di insegnamento in Italia e subordinatamente a misure compensative. Per la classe A28 tale esperienza era invece assente, e lo stato di servizio dimostra un’attività sporadica e frammentaria. L’esperienza lavorativa, conclude il Collegio, può assumere rilievo solo come elemento integrativo, ma non trasformarsi in fonte autonoma di abilitazione né sanare il difetto del requisito professionale richiesto. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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