Diniego pluriclasse e obbligo di valutazione sostanziale dei titoli (TAR Lazio n. 12164 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione competente, nell’esaminare un’istanza di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, è tenuta a verificare in concreto se le conoscenze attestate dal titolo estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’insegnamento in Italia per ciascuna classe di concorso richiesta. Il riconoscimento del medesimo titolo per un ambito disciplinare non legittima un diniego automatico per le ulteriori classi, fondato sulla generica esigenza di evitare una disparità di trattamento con i cittadini italiani. La c.d. “discriminazione alla rovescia” va risolta rimuovendo gli ostacoli posti dal diritto interno alle situazioni domestiche e non può essere invocata per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto dell’Unione. Il diniego deve sempre esplicitare le ragioni sostanziali della mancata corrispondenza tra la qualifica estera e quella italiana.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato in Architettura in Italia, chiedeva il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l’accesso alle classi di concorso A16, A37 e A60. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con due distinti provvedimenti, riconosceva il titolo limitatamente alle classi A01 e A17 e lo negava per le altre tre. Il diniego si fondava sulla ritenuta impossibilità di riconoscere il medesimo titolo estero per più classi di concorso, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani che devono conseguire distinte abilitazioni. Per la classe A16, il diniego era ulteriormente motivato con la mancata corrispondenza tra il percorso professionale romeno e le discipline di quella classe.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso limitatamente alla classe di concorso A16. Per questa classe, il provvedimento ministeriale non risulta inficiato dai vizi prospettati, in quanto l’Amministrazione ha svolto una verifica in concreto dei titoli, comparandola con l’analogo percorso abilitante italiano. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 21 e 22 del 2022), secondo cui spetta al Ministero valutare se le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’insegnamento in Italia. Tale corrispondenza non è risultata sussistere, considerato che il corso concluso in Romania abilita alla docenza nell’ambito dell’Architettura e non nelle discipline della classe A16.
La domanda è stata invece accolta per le classi A37 e A60. Il Collegio, richiamando la propria recente giurisprudenza (TAR Lazio, Sez. III bis, sent. 16 gennaio 2026, n. 894), ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria. Il Ministero, trincerandosi dietro una motivazione di tipo formale basata sull’impossibilità in linea di principio di un riconoscimento pluriclasse, ha omesso un esame in concreto delle competenze del richiedente.
La Corte ha osservato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 3 gennaio 2025, n. 168) ha chiarito che la c.d. “discriminazione alla rovescia” andrebbe risolta rimuovendo gli ostacoli che il diritto interno pone alle situazioni soggettive domestiche, e non adoperata per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto UE. Il diniego impugnato si pone in contrasto con tale orientamento, fondandosi su una posizione di pregiudiziale chiusura basata sull’avvenuta valutazione del medesimo titolo nell’ambito di una distinta istanza.
Ne consegue il dovere dell’Amministrazione di esaminare le competenze attestate dai titoli prodotti anche in relazione alle ulteriori classi di concorso, al fine di stabilire se il percorso formativo e professionalizzante sia rispondente ai requisiti previsti dalla disciplina nazionale. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego per le classi A37 e A60, e con obbligo per il Ministero di riesaminare l’istanza alla luce dei principi espressi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della parzialità dell’accoglimento.
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Nota della Redazione
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