Specifiche tecniche dei farmaci e legittimità della siringa preriempita (TAR Molise n. 302 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, può legittimamente prescrivere specifiche tecniche dettagliate, come il confezionamento in siringa preriempita dei farmaci, qualora queste rispondano a un’esigenza assistenziale specifica e non siano finalizzate a restringere la concorrenza. Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche, fondato sull’Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023, consente di offrire soluzioni funzionalmente equivalenti ma non di fornire un prodotto difforme (aliud pro alio) rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis. Una clausola che richieda una caratteristica tecnica qualificante il bene rileva ai fini dell’ammissione dell’offerta e non può essere superata tramite l’equivalenza. Non integra gli estremi del bando-fotografia la previsione che individua una specifica confezione (siringa preriempita) per soddisfare esigenze di pazienti fragili o autogestiti, in quanto la differenziazione dei lotti risponde a finalità terapeutiche e non alla volontà di favorire un unico operatore.
Il Fatto
Una società farmaceutica impugnava gli atti di un appalto specifico indetto per la fornitura di farmaci ospedalieri, relativamente a due lotti (486 e 487), aventi ad oggetto la fornitura di immunoglobuline umane normali in soluzione iniettabile. La società, commercializzante un farmaco a base dello stesso principio attivo, contestava la previsione della siringa preriempita quale unità di misura obbligatoria per i suddetti lotti, ritenendola una specifica tecnica ingiustificatamente restrittiva che avrebbe favorito il concorrente, configurando un ipotesi di bando-fotografia. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi verificato la coerenza interna della lex specialis: la richiesta della siringa preriempita per i lotti 486 e 487 non contrastava con il capitolato tecnico, che rinviava all’Allegato 6 per la definizione delle caratteristiche specifiche, e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non avevano natura modificativa, limitandosi a confermare un requisito già previsto.
Quanto al principio di equivalenza, la Corte ha precisato che, sebbene l’equivalenza clinica e farmaceutica tra i prodotti fosse riconosciuta, la specifica confezione in siringa preriempita risponde a una esigenza assistenziale specifica, ovvero la facilità di autosomministrazione per pazienti fragili o inesperti. Tale caratteristica rende il prodotto non fungibile rispetto ad altre confezioni e, pertanto, rileva ai fini dell’ammissione dell’offerta. L’equivalenza non può, quindi, consentire di offrire un prodotto difforme da quello richiesto.
La Corte ha escluso la sussistenza di un bando-fotografia, in quanto la differenziazione tra i lotti non mirava a restringere la concorrenza ma a garantire l’efficacia del trattamento e la sicurezza del paziente, obiettivi preminenti rispetto alla mera semplificazione partecipativa. Ha inoltre ritenuto congrua l’istruttoria svolta, concludendo che la determinazione dei fabbisogni fosse plausibile e legata alle reali esigenze dei servizi sanitari. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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