Riconoscimento titolo estero e silenzio della p.a. sui termini procedimentali (TAR Lazio n. 1549 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è configurabile quando sussistono un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza del privato e la scadenza del termine di legge. Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo non può superare quattro mesi, sommandosi il termine generale dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 con quello specifico dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, e con l’eventuale termine di trenta giorni per la richiesta di integrazioni documentali di cui al comma 2. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso e nomina, fin d’ora, un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha presentato in data 24 giugno 2024, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento di un proprio titolo di specializzazione conseguito presso un’università rumena, abilitante all’insegnamento per specifiche classi di concorso.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio in data 25 giugno 2025. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nella mancata risposta a un’istanza di parte diretta a ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero. Verifica, quindi, la sussistenza degli elementi necessari e sufficienti per configurare un silenzio rilevante: l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine.

Nel caso di specie tali presupposti sono integrati. Il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 risulta inutilmente decorso e la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva che la legittima a ottenere il provvedimento richiesto.

Il Tribunale richiama poi la disciplina speciale in materia. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con proprio provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni.

Da tale combinato disposto il Collegio deduce che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo può giungere, al massimo, a quattro mesi, nell’ipotesi in cui venga richiesta l’integrazione documentale.

Dagli atti emerge che l’Amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere. Ne consegue l’obbligo di adottare il provvedimento e, in difetto, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale provvederà, senza facoltà di delega e senza compenso, nel termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine attribuito all’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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