Revoca accoglienza: reddito da lavoro a termine non sufficiente (TAR Lazio n. 12298 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca delle misure di accoglienza previste dal D.Lgs. n. 142/2015, l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti, ex art. 23, comma 1, lett. d), non può basarsi sulla mera esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. L’Amministrazione è tenuta a verificare che il reddito percepito ecceda l’importo annuo dell’assegno sociale e presenti, oltre alla consistenza, un requisito di stabilità e durata riferito ad un arco temporale minimo di un anno, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 17, parr. 3 e 4, della direttiva n. 2013/33/UE.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario richiedente la protezione internazionale, era stato ammesso alle misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinaria (CAS) in convenzione con la Prefettura di Roma.
Con decreto del 24 gennaio 2025, la Prefettura disponeva la revoca delle misure di accoglienza, ritenendo superato il parametro dell’assegno sociale in ragione di un reddito annuo pari a euro 13.248, derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 30 aprile 2025. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendo violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e della normativa di settore per carente istruttoria e motivazione, attesa la natura non stabile del reddito considerato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale. La revoca delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, postula l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti; la valutazione della sufficienza è operata dalla Prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.
La disciplina interna, ha ricordato la Sezione, recepisce l’art. 17, par. 3, della direttiva n. 2013/33/UE, che consente di subordinare la concessione delle condizioni materiali di accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata. Il successivo par. 4 della direttiva richiede che le risorse siano sufficienti e che l’occupazione si protragga per un ragionevole lasso di tempo.
Ne consegue che la titolarità di un rapporto di lavoro non legittima di per sé la revoca automatica delle misure. L’Amministrazione deve previamente accertare, all’esito di una compiuta istruttoria, la prevedibile stabilità del rapporto lavorativo e dell’ammontare del reddito, così da verificare che il richiedente possa provvedere autonomamente ai propri bisogni per un periodo di almeno un anno.
Nella fattispecie, la Prefettura aveva considerato un reddito percepito per un arco temporale inferiore all’anno e non aveva svolto alcuna valutazione sulla stabilità del rapporto, peraltro a termine. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con assorbimento del secondo motivo, e spese compensate.
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Nota della Redazione
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