Clausola di salvaguardia e acquiescenza: improcedibile il ricorso della struttura accreditata (TAR Molise n. 341 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto da una struttura sanitaria privata accreditata avverso i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, allorché la ricorrente, successivamente all’instaurazione del giudizio, abbia sottoscritto il contratto di budget contenente la clausola di salvaguardia. Tale clausola, con cui l’erogatore accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese, configura uno schema tipico di acquiescenza, manifestando l’intenzione di rinunciare alla posizione giuridica lesa e al diritto a ricorrere. La sottoscrizione volontaria dell’accordo priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano. La clausola è legittima in quanto funzionale al contenimento della spesa pubblica sanitaria e alla tutela del diritto alla salute, non integrando una indebita compressione del diritto di agire in giudizio, atteso che l’operatore conserva il proprio diritto d’azione in relazione alle sopravvenienze.
Il Fatto
La Casa di Cura ricorrente ha impugnato il decreto commissariale con cui la Regione ha definito, per l’anno 2023, i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli operatori privati accreditati, nonché il relativo schema di contratto di budget. Il ricorso è stato affidato a tre motivi: la riduzione del budget per i pazienti non residenti, con espunzione della clausola sul meccanismo di compensazione interregionale; l’interruzione della continuità assistenziale per il vuoto di regolamentazione tra la cessazione della proroga dei contratti precedenti e l’entrata in vigore del nuovo accordo; la violazione dei diritti partecipativi per mancato contraddittorio preventivo. Nel corso del giudizio, la struttura ha sottoscritto il contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie per l’anno 2023, recante la clausola di salvaguardia di cui all’art. 8, e le amministrazioni resistenti hanno eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che il decreto commissariale impugnato, emesso prima della sottoscrizione del contratto di budget, è stato espressamente richiamato e recepito nel testo negoziale quale presupposto fondamentale del relativo contenuto economico essenziale. La clausola di salvaguardia, nel prevedere l’accettazione espressa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e la rinuncia alle impugnazioni già intraprese, è stata ritenuta senz’altro applicabile alla controversia in esame, realizzando lo schema tipico dell’acquiescenza.
Il Collegio ha quindi disatteso gli argomenti della ricorrente, che invocava la sopravvenienza del DCA n. 115/2025 – ritenuto inconferente in quanto limitato a individuare i valori economici della mobilità sanitaria interregionale solo per gli anni 2020-2022 – e dell’Intesa Stato-Regioni n. 267/CSR del 2025, che nulla ha disposto sulla ripartizione intraregionale dei valori per l’anno 2023. La piena operatività della clausola di salvaguardia è stata confermata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, che ne riconosce la legittimità in quanto funzionale a prevenire i contenziosi e a garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica connessi al piano di rientro dal disavanzo sanitario.
La Corte ha precisato che l’operatore privato, sottoscrivendo il contratto, valuta la convenienza dell’adesione e non subisce una indebita compressione del diritto di difesa, potendo scegliere di non stipulare l’accordo o di agire nel mercato della sanità privata. La clausola, inoltre, non preclude la possibilità di far valere le decisioni di annullamento già ottenute e non si estende a futuri provvedimenti, mantenendo intatto il diritto d’azione per le sopravvenienze. In via di mera completezza, il Tribunale ha altresì rilevato l’infondatezza nel merito del ricorso, in quanto la riduzione del budget extraregionale era giustificata dalla scelta programmatica di potenziare l’offerta per i residenti, e ha dichiarato improcedibile il secondo motivo per effetto della rettifica intervenuta con il DCA n. 23/2023, che ha stabilito la decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2023, e infondato il terzo motivo, attesa la natura di atto di programmazione generale dei provvedimenti impugnati.
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Nota della Redazione
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