Riconoscimento del titolo estero sul sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 2603 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito all’estero, adottato in attuazione della direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, è illegittimo quando la valutazione comparativa tra la formazione estera e quella richiesta dalla normativa nazionale si fondi su rilievi di carattere generale e formale, senza tenere conto delle conoscenze, abilità e competenze complessivamente attestate dall’interessato. L’amministrazione è tenuta a prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente e, ove dal confronto emergano differenze sostanziali, non può negare il riconoscimento, ma deve valutare l’assegnazione di misure compensative, anche in assenza di un titolo abilitativo nel Paese di origine. Il provvedimento di diniego è pertanto annullato, con obbligo di riesame dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, un corso rilasciato da un’università spagnola in collaborazione con soggetti privati, ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. L’amministrazione, previo parere negativo di altro Dicastero, ha rigettato l’istanza rilevando che l’attestato estero non dà accesso all’insegnamento nel Paese di origine e presenta differenze quantitative e qualitative rispetto al percorso formativo italiano.
Il Ministero ha comunque proceduto, con il massimo favor per l’istante, al confronto analitico tra la formazione conseguita all’estero e le conoscenze richieste dalla legislazione nazionale, concludendo per l’incompatibilità dei due percorsi e per una paventata disparità di trattamento. La ricorrente ha impugnato il diniego, previa sospensione, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea e assenza di una valutazione effettiva della formazione acquisita. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 1 e dall’art. 4 della direttiva 2005/36/CE, nonché dai corrispondenti artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 206/2007, per affermare che il riconoscimento presuppone che l’interessato, grazie alla qualifica conseguita nel Paese di origine, possa ivi esercitare la professione. Nel caso di specie manca l’attestazione dell’autorità spagnola resa ai sensi della direttiva.
Tale carenza, tuttavia, non esaurisce la questione. Quando la situazione non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi e dell’esperienza pertinente, procedendo al confronto con le conoscenze richieste dalla normativa interna. Il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24.
Il diniego impugnato non supera il vaglio di legittimità. La valutazione ministeriale si fonda su argomenti generali e formali: il richiamo ai requisiti del D.M. 30.09.2011, la distinzione tra sostegno educativo e sostegno didattico, la modalità blended di svolgimento di insegnamenti e tirocinio. Tali rilievi non tengono conto delle competenze attestate dalla documentazione, che evidenzia un tirocinio curriculare di 300 ore e una diffusa sovrapposizione delle materie con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del medesimo decreto.
Il Ministero, inoltre, non ha valutato la possibilità di misure compensative idonee a colmare le differenze riscontrate. Sul punto rileva la sentenza della Corte di giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020: in presenza di corrispondenza solo parziale lo Stato ospitante può esigere la dimostrazione delle conoscenze mancanti e fissare misure di compensazione. L’assenza di un titolo abilitativo non può ergersi a barriera preconcetta.
Decisivo è infine il rilievo sul sopravvenuto quadro normativo. L’art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha previsto percorsi di specializzazione per chi ha superato un percorso formativo sul sostegno all’estero. Il decreto interministeriale n. 77 del 24.04.2025 ha ammesso a tali percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa. Non si comprendono, dunque, le ragioni per cui misure compensative proporzionate non possano colmare differenze di una formazione ritenuta valida in quel contesto.
Il ricorso è accolto e il provvedimento di diniego annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza, analizzando in modo approfondito la formazione e l’esperienza complessivamente acquisite e valutando l’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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