Cessazione materia del contendere per pagamento ridotto payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 10299 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota ridotta del payback per i dispositivi medici, prevista dall’art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge. La disposizione, sin dalla sua formulazione originaria, individua nell’accertamento del tempestivo versamento da parte della regione o provincia autonoma il presupposto per la declaratoria di cessazione, con compensazione delle spese di lite, superando ogni questione inerente alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano aveva determinato l’importo del payback dovuto per gli anni 2015-2018, ai sensi del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era diretto avverso la delibera provinciale di ripiano e gli atti statali presupposti, inclusi i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida.

In prossimità dell’udienza di discussione, la società depositava una nota con cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo versato alla Provincia la quota ridotta del payback prevista dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente superato il dubbio, rilevato in udienza con avviso ex art. 73 cod. proc. amm., circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia. L’espresso riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è stato ritenuto decisivo per affermare la giurisdizione del giudice adito.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che la Provincia Autonoma di Bolzano aveva depositato il decreto contenente l’elenco delle imprese che avevano pagato l’importo del payback, tra le quali figurava la società ricorrente. Tale circostanza ha integrato i requisiti previsti dalla disciplina per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato accertato il tempestivo versamento della quota ridotta.

La sentenza ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come espressamente previsto dalla disposizione citata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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