Cessazione della materia del contendere per avvio della conferenza di servizi dopo l’inerzia sull’autorizzazione unica (TAR Basilicata n. 240 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce condotta satisfattiva dell’interesse al provvedimento, tale da determinare la cessazione della materia del contendere, l’avvio della conferenza di servizi successivamente alla proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di autorizzazione unica. La declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, la cui liquidazione può essere ridotta, nella misura di 2/3 rispetto ai parametri ordinari, in considerazione del comportamento di ravvedimento operoso serbato dalla stessa.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva alla Regione Basilicata, con istanza del 13.5.2024, come integrata nel dicembre 2025, il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione, nel Comune di Stigliano, di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 19,99 MW. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, la società proponeva ricorso per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia. Successivamente alla notifica del ricorso, però, la Regione indiceva la conferenza di servizi, e la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso era stato proposto per ottenere una pronuncia sull’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza di autorizzazione unica. La questione verteva sull’applicabilità dell’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, norma abrogata con decorrenza dal 30.12.2024 dall’art. 15, comma 1, e Allegato D, lett. d), D.Lg.vo n. 190/2024 e sostituita dall’art. 9 del medesimo decreto. Il comma 2 del predetto art. 15 ha stabilito che le previgenti norme abrogate continuano ad applicarsi alle procedure in corso, intendendosi per tali quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione risulti compiuta alla data del 30.12.2024.
Con riferimento al progetto presentato dalla ricorrente, il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata aveva già espresso parere di non assoggettabilità alla VIA con Determinazione del 17.4.2025. Nel corso del giudizio, la Regione ha assunto una determinazione satisfattiva dell’interesse della ricorrente, indendo la conferenza di servizi con nota del 19.3.2026.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente. Ha concluso che l’amministrazione va condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di 2/3 di quanto il Tribunale solitamente condanna nei ricorsi avverso il silenzio, tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso.
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Nota della Redazione
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