Dipendente pubblico senza diritto al risarcimento per previdenza complementare non istituita (TAR Liguria n. 10 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione per l’istituzione di forme pensionistiche complementari sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile. L’intera disciplina della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza e difesa è rimessa alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente. La domanda risarcitoria del singolo dipendente è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva, non potendo configurarsi alcuna posizione soggettiva immediatamente tutelabile in capo al lavoratore.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ruolo forestale, dal 1° gennaio 2017, hanno agito dinanzi al TAR per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata istituzione, da parte delle amministrazioni resistenti, di forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Secondo la prospettazione attorea, l’obbligo di avviare le procedure negoziali per la costituzione dei fondi sarebbe derivato dalla legge n. 448/1998 e dal d.lgs. n. 252/2005, successivamente all’introduzione del sistema pensionistico contributivo. I ricorrenti hanno lamentato anche il contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le amministrazioni si sono costituite eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendola fondata sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce la titolarità dell’interesse alla sola contrattazione collettiva.
Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440, la sentenza ha evidenziato che la disciplina della previdenza complementare per i pubblici dipendenti è integralmente rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione. I singoli lavoratori non sono legittimati a partecipare a tali procedimenti, né a sollecitare l’esercizio del potere autoritativo, perché l’interesse alla definizione del nuovo regime previdenziale è soltanto indiretto e riflesso. La legittimazione appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza per i militari.
La Corte ha precisato che l’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 non configurano in capo alle amministrazioni un obbligo di provvedere unilateralmente, essendo la materia demandata all’attività negoziale. La sentenza Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2020, n. 22807, invocata dai ricorrenti, non è dirimente, avendo statuito esclusivamente sulla giurisdizione e non sul merito del diritto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, con compensazione delle spese di lite stante la relativa novità della questione.
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Nota della Redazione
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