Riconoscimento titolo igienista dentale estero e misura compensativa proporzionata (TAR Lazio n. 838 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro può essere subordinato a una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, quando l’istruttoria amministrativa evidenzi differenze sostanziali di durata e di contenuto rispetto al percorso formativo nazionale. La misura non viola il principio di proporzionalità se la sua entità è commisurata alle carenze contenutistiche e alla diversa natura, universitaria o non universitaria, della qualifica estera. La decisione di imporre la misura è motivata ai sensi dell’art. 22, comma 8-bis, d.lgs. n. 206/2007, in attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La ricorrente, abilitata in Spagna alla professione di igienista dentale, ha conseguito un primo titolo di formazione superiore e, in seguito, un corso superiore presso un ateneo spagnolo. Chiedeva al Ministero della Salute il riconoscimento in Italia della qualifica per l’esercizio della corrispondente professione sanitaria.
Con decreto trasmesso nel luglio 2024, l’Amministrazione subordinava il riconoscimento all’espletamento di una misura compensativa, a scelta tra una prova attitudinale nelle discipline indicate, per un totale di 94 crediti, o un tirocinio di adattamento di 18 mesi. La ricorrente impugnava il provvedimento, la nota di richiesta di opzione e il verbale della Conferenza di servizi, deducendo l’abnormità della misura e la sostanziale sovrapponibilità dei percorsi formativi, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. L’istanza cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando i propri precedenti in fattispecie analoghe. Il provvedimento impugnato, si osserva, ha effettuato un’attenta analisi dei due percorsi e risulta compiutamente motivato. La Conferenza di servizi ha evidenziato differenze sostanziali della formazione complessiva rispetto all’ordinamento didattico italiano.
Le difformità sono di duplice ordine. La prima attiene alla natura della qualifica: in Spagna si tratta di formazione conforme all’art. 11, lettera c), della direttiva 2005/36/CE, mentre in Italia la qualifica corrisponde all’art. 11, lettera d). La seconda riguarda la durata e i contenuti: il corso spagnolo si articola su due anni, a fronte dei tre previsti dall’ordinamento universitario italiano.
Il verbale ha esaminato analiticamente durata, contenuto e impegno teorico-pratico, rilevando la carenza contenutistica delle discipline caratterizzanti e professionalizzanti, con particolare riguardo alle tecniche mediche applicate, alle discipline odontostomatologiche e alle scienze interdisciplinari cliniche. Tali competenze risultano fondamentali per l’esercizio della professione.
Quanto alla durata, non sussiste sproporzione nei 18 mesi di tirocinio: il percorso spagnolo prevede circa 2000 ore complessive, di cui 370 presso centri di lavoro, mentre l’ordinamento italiano richiede 4500 ore su tre anni. La Corte richiama inoltre la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di considerare un titolo non legalmente riconosciuto nello Stato di origine.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.